10 quesiti (dei nostri lettori) all’OICE ed ai Consigli Nazionali di Ingegneri ed Architetti

domande-02

Dopo la pubblicazione dell’approfondimento sull’abuso, ormai dilagante, dell’istituto dell’accordo quadro che si sta registrando in tutta Italia, sono giunte al nostro sito numerose lamentele in merito a quattro bandi di gara, pubblicati da ANAS Spa nel corso dello scorso mese di luglio, per l’affidamento di servizi di progettazione esecutiva.

Le prime segnalazioni sono pervenute da parte di singoli professionisti, studi associati e società di ingegneria e di architettura che non hanno potuto neppure partecipare alla procedura ristretta non possedendo gli elevatissimi requisiti di qualificazione previsti dal bando; ciò a causa delle scelte strategiche adottate dalla stazione applatante che ha ritenuto opportuno affidare a soli quattro (fortunati) operatori economici tutte le progettazioni esecutive da elaborare, nel prossimo triennio, sull’intero territorio nazionale; sì, solo quattro aggiudicatari per circa UN MILIARDO E DUECENTO MILIONI di euro di opere da progettare.

Le più recenti invece provengono da parte di alcuni dei soggetti invitati che, pur avendo sorpassato la difficilissima fase di pre-qualifica, si sono visti recapitare una lettera di invito che a loro dire, per il modo in cui è stato applicato il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, lascia poche (se non inesistenti) speranze a qualsiasi chance di aggiudicazione e che predeterminerebbe (sempre a loro dire) addirittura i risultati delle quattro procedure di appalto.

Entrambe le categorie hanno, comunque, lamentato il fatto che gli accordi quadro in argomento satureranno di fatto, per molti anni, gli affidamenti delle prestazioni di ingegneria della più grande stazione appaltante condannando centinaia di professionisti a chiudere il proprio studio.

Nell’ambito di tali segnalazioni, i vari professionisti hanno peraltro chiesto dei chiarimenti sulla legittimità dei bandi e della lettera di invito.

AppaltiLeaks ha selezionato le dieci richieste apparentemente più interessanti e, con questa pagina, le “gira” all’OICE, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed al Consiglio Nazionale degli Architetti con l’auspicio che questi, nel perseguimento dei loro fini istituzionali, possano fornire le più adeguate  risposte ai quesiti dei loro associati e/o iscritti; se necessario, richiedendo un intervento chiarificatore dell’ANAC.

Queste le domande, i bandi e la lettera di invito.

NUMERO 1 – Tenuto conto che viene riferita l’inesistenza, nella documentazione a base di gara, dei progetti definitivi per i quali è in corso l’affidamento del successivo livello di progettazione (progettazione esecutiva), così come di ogni altra indicazione al riguardo, è corretto ipotizzare la nullità dei relativi bandi di gara per indeterminatezza dell’oggetto?

NUMERO 2 – Tenuto conto che I’ANAC, nelle Linee guida relative all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ha espressamente stabilito che “i bandi di gara devono contenere tutta la documentazione necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare un’attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche connesse con le attività di verifica del progetto posto a base di gara”, il bando di gara può ritenersi legittimo o impedisce la proposizione di offerte serie ed affidabili e, per tale motivo, l’intera procedura di appalto deve costituire oggetto di annullamento in via di autotutela?

NUMERO 3 – Tenuto conto che “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, … al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali … ovvero in lotti prestazionali … in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture” (art. 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016), il bando di gara può ritenersi legittimo o impedisce l’accesso dei singoli professionisti, delle microimprese e delle piccole e medie imprese operanti nel mercato dei servizi di ingegneria ed architettura?

NUMERO 4 – Tenuto conto che l’ANAC, nelle Linee guida relative al sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha espressamente statuito che “Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante è assolutamente necessario che vengano indicati già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento – i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte”, il bando di gara può ritenersi legittimo stante che “L’indicazione di sotto-criteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito”?

NUMERO 5 – Tenuto conto che, senza distinzione per il tipo di procedura di appalto espletata o per il sistema di aggiudicazione adottato, “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, (…) devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente (art. 29 del lgs.5072016), è legittimo che la stazione appaltante non abbia pubblicato né la lettera di invito né tutta la documentazione relativa alla programmazione dei servizi da affidare né, tantomeno, i progetti definitivi da sviluppare in forma esecutiva?

NUMERO 6 – Tenuto conto che l’individuazione dei sotto-criteri e delle ponderazioni è avvenuta successivamente alla presentazione delle candidature (e segnatamente nella lettera di invito), può oggettivamente escludersi una violazione del canone della par condicio, vietante asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo?

NUMERO 7 – Tenuto conto che “nelle gare pubbliche è indebito includere, tra i criteri di valutazione delle offerte, elementi attinenti alla capacità tecnica dell’impresa (pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati), anziché alla qualità dell’offerta, alla luce dei principi ostativi ad ogni commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e criteri afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione”, può considerarsi legittima l’attribuzione di un enorme punteggio premiante (pari al 43.75% dei punti riservati all’offerta tecnica, 35/80) ai concorrenti che posseggano contestualmente tali singolari requisiti di prequalificazione:

  • “almeno n.1 dovrà riprodurre uno svincolo stradale completo anche della parte impiantistica,
  • 1 dovrà contenere il progetto di un’opera d’arte in sotterraneo e di un’opera d’arte all’aperto con riferimento tra l’altro, a soluzioni impiantistiche in galleria e
  • 1 a sistemazioni ambientali e paesaggistiche, mitigazioni ambientali, monitoraggi ambientali”?

NUMERO 8 – Tenuto conto che l’ANAC e la giurisprudenza hanno più volte riaffermato il principio secondo cui “in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è escluso che si possa fare riferimento alle qualità soggettive dell’offerente o a criteri organizzativi che impongano ai concorrenti requisiti di localizzazione territoriale, dal momento che questo può facilmente discriminare le imprese agendo come fattore limitativo della concorrenza” e che “discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di uguaglianza”, può considerarsi legittima la lettera di invito secondo cui verranno attribuiti punteggi premianti ai soli concorrenti che abbiano “realizzato” (si immagina, “elaborato”) progetti nell’area geografica di riferimento del presente accordo quadro?

NUMERO 9 – Tenuto conto delle risposte fornite ai precedenti quesiti, gli accordi quadro in argomento sono legittimi o violano il divieto di cui all’art. 54, comma 3 e art. 23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 secondo cui “L’ente aggiudicatore non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza?

NUMERO 10 – ed infine, è opportuna e legittima una serie di accordi quadro cosi “congegnati” che non permettono alcuna chance di vittoria per potenziali concorrenti tipo le danesi COWI, Dissing+Weitling e Sund&Bælt responsabili della progettazione definitiva ed esecutiva del famoso Ponte sullo Stretto di Messina che, già solo, per le dimensioni del fatturato e dei dipendenti superano di gran lunga quelle della stessa stazione appaltante?

AppaltiLeaks, in attesa delle risposte, tiene per sè un’undicesima domanda: Ma perchè ANAS spa – che ha alle proprie dipendenze centinaia di ingegneri – ha ritenuto di dover esternalizzare (in questo modo ed onerosamente) i servizi di progettazione dei prossimi tre anni? Le risorse finanziarie non potevano essere impiegate per evitare che crollino altri viadotti, come accaduto a Lecco?

Share the Post:

Articoli correlati

error: Content is protected !!