La nuova moda degli appalti: l’accordo quadro.

Non vogliamo far perdere tempo ai nostri lettori!

Tralasciamo quindi l’illustrazione dell’istituto dell’accordo quadro e cerchiamo di dare una risposta al perchè questo tipo di contratto pubblico stia riscuotendo così tanto successo da meno di un anno a questa parte.

Nonostante circa dieci anni di vigenza del vecchio Codice Appalti (DLgs 163/2006), visitando i vari albi delle maggiori stazioni appaltanti e  sfogliando i (soliti) giornali utilizzati per pubblicare gli “Avvisi di gara”, sembrava quasi che questa tipologia contrattuale fosse solo un’ipotesi di scuola, disciplinata a livello teorico ma per nulla utilizzata dalle maggiori stazioni appaltanti.  Tracce se ne trovavano essenzialmente nel campo delle forniture.

Poi, improvvisamente, prima l’exploit di fine 2015 e poi la replica durante la pausa ferragostana del 2016.

Tutto però in sordina, sotto gli occhi di tutti.

Unica eccezione il Sole 24 Ore che sul numero del 17 Agosto ultimo scorso (quando il prestigioso quotidiano resta invenduto o viene comprato più per esibirlo sulla spiaggia che per un’attenta lettura), pur parlandone in termini positivi, declamandone i vantaggi e snocciolando le cifre da capogiro dei lavori affidati grazie a questo strumento, ha illustrato, si presume involontariamente, le vere ragioni dell'(ab)uso di questo strumento negoziale.

Il Sole 24 Ore - 17 Agosto 2016

Sembra quasi che RFI, Politecnico di Milano, Autostrade per l’Italia e HERA ed ANAS abbiano, d’incanto, scoperto la formula magica per risolvere tutti i problemi degli appalti.

[blockquote]In estrema sintesi, la giustificazione rilanciata dal principale quotidiano economico nazionale discenderebbe dalla volontà di non nebulizzare gli appalti in “centinaia di mini gare” dal valore “di poche centinaia di migliaia di euro“, di non avere tra i piedi “centinaia di mini imprese” e di porre un freno ai “molti ricorsi“.[/blockquote]

Che peccato! La soluzione era proprio lì, a portata di mano, e per dieci lunghi anni nessuno aveva capito che il Codice degli appalti avrebbe potuto chiamarsi il Codice dell’Accordo quadro.

Tutti ad affannarsi con altre procedure quando, invece, bastava così poco.

Eppure era semplice capirlo: «si mette a bando un “accordo quadro”, cioè  la scelta di una impresa e di un tariffario base (emerso dalla gara su una base di partenza). Scelti questi (impresa e tariffario), per un certo numero di anni (tre o quattro di solito) l’ente chiama l’impresa affidataria ogni volta che serve, per un importo massimo cumulato (indicato nel bando). Chiaro che per vincere servono requisiti più alti (attestazioni Soa), fatturato ed esperienza, e chiaro anche che sopra il milione di euro, in base al nuovo Codice, non si vince più al massimo ribasso, ma su un mix di elementi quali-quantitativi» e cosi si ha «una sola impresa per 3-4 anni».

[blockquote]In base alle informazioni in nostro possesso, sussisterebbe anche un’altra serie di ragioni meno evidenti: l’incapacità di progettare i lavori da eseguire secondo la disciplina del nuovo Codice, la scarsa capacità di coordinare  contemporaneamente tante procedure, la volontà di accentrare potere e decisioni a livello centrale, la volontà di controllare più agevolmente la regolarità delle operazioni di gara ed il buon comportamento delle relative commissioni, l’intento di ridurre il numero dei potenziali concorrenti attraverso un innalzamento dei requisiti di qualificazione e (perchè no?) quello di tenere al giogo, per molti anni, l’unico appaltatore assegnatario dell’accordo grazie alle particolari previsioni del capitolato speciale di appalto posto a base di gara.[/blockquote]

E comunque, anche se la ricostruzione delle ragioni giustificative di quest’iperinflazione di accordi quadro potesse ritenersi fondata, il Sole 24 Ore dimentica di sottolineare che la stragande maggioranza degli accordi quadro attivati o banditi prevedono la stipulazione con un solo operatore ed omette di affrontare il problema della compatibilità degli asseriti “vantaggi” con alcuni dei principi sanciti dalla normativa vigente.

Ad esempio, quelli previsti dall’art. 51 del nuovo Codice (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50): “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.

Ad una prima e superficiale lettura, qualche perplessità sulla legittimità dei fini perseguiti dagli accordi quadro in argomento dovrebbe sorgere. Quanto meno se le motivazioni sono quelle affermate dal quotidiano di Confindustria.

E tali perplessità – in attesa che l’ANAC faccia sentire la propria voce – sono ancora più forti se correlate a quanto ci hanno confermato da più parti (all’interno ed all’esterno delle varie stazioni appaltanti): c’è chi è convinto (e spera …) che gli accordi quadro, così come ideati ed utilizzati, si riveleranno una polpetta avvelenata che potrà arrecare danno allo stesso cuoco che ne ha alterato la ricetta, chi pronostica l’imminente arrivo di ricorsi, chi un aumento dei contenziosi amministrativi in fase di esecuzione e chi, ancora, un nuovo Eldorado per l’iscizione di riserve contabili.

E c’è finanche chi si sfrega le mani nella consapevolezza che gli accordi quadro – così come ideati ed utilizzati – rappresenteranno una “manna caduta dal cielo” per i soggetti preposti alla conduzione dell’appalto ….

Il discorso, quindi, è molto più ampio e complesso; ogni singolo bando va analizzato e studiato caso per caso e ogni specifica esigenza delle imprese di manutenzione affrontata separatamente. Così come quella degli studi di progettazione tenuto conto che, in contrasto con le indicazioni del nuovo codice, gli accordi quadro stanno per essere utilizzati per esternalizzare quantità ciclopiche sia di servizi di progettazione che di “assistenza” alla progettazione (o definiti tali).

[blockquote]Ma una cosa si può convenire: gli appalti quadro, così come ideati ed utilizzati, sono illegittimi ed a forte rischio di nullità![/blockquote]

AppaltiLeaks, per adesso, resta a guardare e ad informare circa gli sviluppi di tali procedure.

E, se richiesto, a supportare gli operatori economici del settore sia ai fini della partecipazione alla gara sia nella fase esecutiva.

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