Modifica (illegittima) dell’offerta economica in sede di gara. Giudice annulla ma ANAS ricorre in appello. Risultato: ponti e viadotti molisani restano a rischio.

La strana storia di un appalto aggiudicato ad un’impresa alla quale è stato consentito di modificare l’offerta economica in corso di gara. Nonostante una prima pesante sentenza del TAR, la stazione appaltante ricorre in Consiglio di Stato per tentare di confermare l’iniziale aggiudicataria che il Giudice dice, invece, di escludere. Codice dei contratti e Decreto Semplificazioni finiscono nel cestino.

Avvertenza – Non nutriamo il benché minimo sospetto che quanto di seguito illustrato possa ritenersi indice di pratiche volutamente illecite ma riteniamo che il comportamento dei commissari di gara, al pari del responsabile del procedimento e dei funzionari e dirigenti, a qualunque titolo, coinvolti dalla procedura di appalto debba essere analizzato in relazione alla normativa vigente ed al gravissimo ritardo con il quale, nonostante il Decreto Semplificazioni, saranno messi in sicurezza ponti e viadotti della regione Molise. Siamo pronti, comunque, a pubblicare atti, documenti e repliche di tutti coloro che volessero intervenire, se del caso confrontandoci su casi concreti. E se vi fosse qualche errore da parte nostra (dovuto esclusivamente alla mancata pubblicazione nella sezione ‘trasparenza’ del sito istituzionale di tutti dati previsti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016) non vi è alcun problema; non appena ci saranno forniti i dati ufficiali saremo ben lieti di darne conto ai nostri lettori.

*  *  *

A Ferragosto avevamo promesso ai nostri lettori che ci saremmo occupati di una stranissima vicenda, dai contorni poco chiari, che – indipendentemente dagli strascichi amministrativi, civili e penali che potranno, eventualmente, verificarsi – ha attirato la nostra attenzione; soprattutto per i gravi rischi a cui resta esposta la sicurezza stradale dei ponti e viadotti del Molise.

Rischi, a quanto pare, oggi incoscientemente messi in secondo piano perché la dichiarata priorità della stazione appaltante (come di seguito dimostreremo) non sembra più la rapida e corretta esecuzione dei lavori (che il Dl Semplificazioni impone di aggiudicare entro il 31 dicembre prossimo) bensì quella del mantenimento della graduatoria stilata dalla commissione di gara e, quindi, di fatto il ‘ripescaggio’ di un concorrente che, forse, neppure avrebbe potuto partecipare.   

La vicenda riguarda un (chiacchieratissimo) appalto dell’ANAS diviso in tre lotti; quello identificato con la sigla CB 32-18.

E anche se sul sito di ANAS Spa non troviamo alcuna informazione, faremo riferimento esclusivo alla sia pur corposissima documentazione in nostro possesso: per carità, niente di segreto o secretato; solo atti e documenti che la principale stazione appaltante di Italia avrebbe dovuto pubblicare – per obbligo normativo – nella “Sezione trasparenza” e che, invece, non sono ancora oggi disponibili. Così come informazioni e notizie acquisite in rete e, quindi, di dominio pubblico.

Ma torniamo alla gara in questione.

Uno dei lotti (e precisamente quello più corposo di CINQUANTA MILIONI di euro) fu aggiudicato, molti mesi fa, ad una certa impresa AMEC, costituita da meno di due anni, che secondo la magistratura sarebbe riconducibile agli imprenditori Mimmo Costanzo e Concetto Lo Giudice, arrestati poche settimane dopo la consegna dei lavori nell’ambito dell’operazione della Guardia di Finanza denominata “ARCOT”. AMEC – come hanno chiarito i giornalisti del quotidiano MeridioNews, Dario De Luca e Simone Olivelli (segui il link) – non sarebbe altro che l’acronimo di “Ancora Mimmo E Concetto”. Sì, proprio gli stessi imprenditori che, nonostante siano stati travolti dall’inchiesta DAMA NERA dell’ANAS, hanno continuato, a quanto pare, a partecipare e vincere appalti anche nella stessa ANAS “post Dama Nera” che però, allo stesso tempo, è parte civile nel processo penale contro di loro (per approfondire leggi Grave errore professionale, dame nere e assenza di trasparenza). Fatti e circostanze, evidentemente, premiali per il rup e i commissari di gara che non si sono neppure interrogati sulla possibile sussistenza di cause di esclusione nonostante il procuratore della repubblica Zuccaro aveva pubblicamente ricordato “Costanzo ha ammesso di aver pagato la famiglia Santapaola“.

Ma non è di questo di cui vogliamo occuparci bensì del terzo lotto (CIG 77085776F9), quello di ben VENTI MILIONI di euro messi a disposizione dell’ANAS per la messa in sicurezza di tutti i restanti ponti e viadotti dell’intera regione Molise.

L’oggetto dell’appalto non è di poco conto. Trattasi, infatti, di indifferibili interventi di manutenzione straordinaria, rimandati per decenni ed ora ancora più urgenti dopo l’incredibile crollo del tristemente famoso Ponte sul Fiume Magra ad Albiano; il viadotto che collassò, in primavera, nonostante fossero state inviate allarmanti e quotidiane segnalazioni all’ANAS, che invece nulla fece perché, a suo dire, non presentava al momento alcuna “criticità” … (vedi articolo “Ponti ANAS: se li conosci, li eviti”).

Ebbene, la gara viene pubblicata nel lontano gennaio 2019 (quando neppure i pipistrelli si ammalavano di COVID-19), partecipano solo otto imprese e, grazie all’indefesso impegno della commissione, le operazioni di  gara si concludono in “soli” dodici mesi … Dodici lunghi mesi per scrutinare solo otto offerte. Una ogni mese e mezzo circa!

L’impresa seconda classificata prende atto del risultato ma viene assalita da un dubbio: la mandataria dell’ATI aggiudicataria non è mica quella a cui, si dice nell’ambiente, è stato da poco risolto per grave inadempimento un lavoro analogo in un altro compartimento della stessa ANAS Spa? Possibile mai che mentre si cerca di cacciare l’appaltatore da un cantiere gliene si affida un altro di notevolissimo superiore importo e di maggior impegno e difficoltà? Sarebbe come sfrattare un inquilino moroso dal monolocale a piano terra e affittargli contemporaneamente l’intero condominio. “No, non è possibile. Si tratterà di un caso di omonimia…” avranno sicuramente pensato.

Ad ogni modo, ci risulta che per fugare ogni sospetto, la stessa seconda classificata abbia chiesto di poter accedere agli atti e, sia pur con inaudito ritardo, la stazione appaltante è stata alla fine costretta ad aprire i cassetti.

E quello che ne è venuto fuori ha superato ogni immaginazione…!

Ci riferiscono che la stessa impresa abbia, dapprima, inutilmente tentato la strada dell’annullamento in via di autotutela decisoria del provvedimento di aggiudicazione ma l’istanza non sia stata presa neppure in considerazione e, quindi, non le è rimasta altra scelta che quella di proporre ricorso.

Ma cosa è successo in realtà?

Per il momento ci limitiamo a due soli aspetti della controversia, ma vi assicuriamo che ve ne sono molti altri. Molti.

PROBLEMA n°1La mandataria dell’ATI aggiudicataria è, realmente, quella che sospettava la ricorrente. Nell’ambito dei lavori denominati “PSL 25/17”  S.S. 4 Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma e di miglioramento sismico dei viadotti tra il km. 147+896 ed il km.148+818 – Codice CIG 73053315D9)” il DL e il RUP avrebbero, effettivamente, relazionato sui gravissimi inadempimenti dello stesso appaltatore sollecitando i propri superiori a risolvere in danno il relativo contratto di appalto. Sempre secondo tali informazioni, parrebbe anche che il Compartimento marchigiano – piuttosto che provvedere senza indugio all’emissione del sollecitato provvedimento di risoluzione e interpellare progressivamente i soggetti che avevano partecipato all’originaria procedura di gara per la riassegnazione dei medesimi lavori (come prevede l’art. 110 del codice degli appalti) – abbia invece preferito coinvolgere (nonostante quanto attestato dal DL e dal RUP) la Direzione Generale per un non meglio precisato parere sul da farsi. Una ‘stranezza’ a quanto ci risulta non in linea con la prassi amministrativa da sempre utilizzata in tali circostanze da ANAS e tutta, apparentemente, a beneficio dell’appaltatore inadempiente. Una soluzione, opaca e meritevole di approfondimenti, che di fatto si è tradotta nel mantenimento in cantiere dell’impresa inadempiente nonché in una clamorosa ed imbarazzante retromarcia dei soggetti preposti alla conduzione dell’appalto (DL e RUP). Non possiamo ovviamente sapere se le cose stiano nei termini e nei modi in cui ci sono state riferite né, tantomeno, interferire nelle libere determinazioni di ANAS Spa, ma una cosa è certa: non è una bufala.

Tanto è vero che la stessa ANAS, nella memoria di costituzione in giudizio per il ricorso di cui parliamo, afferma testualmente quanto segue:

  • la situazione che riguarda il concorrente – omissis – ovvero l’avvio del procedimento ad opera del R.U.P. attivato in data 26.11.2019 (ossia un mese prima dell’aggiudicazione…) non sia affatto sovrapponibile all’ipotesi contemplata dal citato articolo 80, che riguarda invece il provvedimento di risoluzione – conclusivo del procedimento di avvio – decretato dalla stazione appaltante”
  • e ancora: “laddove in maniera improvvida, la Stazione appaltante avesse dato corso all’estromissione dalla procedura di gara del concorrente – omissis – allo stato degli atti e delle informazioni disponibili, non avrebbe certo fatto un buon governo dell’azione amministrativa ma anzi avrebbe posto in essere ictu oculi un provvedimento illegittimo sotto ogni profilo, dovendo procedere ad apposita, motivata valutazione, presupponente la rilevazione accertata di gravi indizi di inaffidabilità, in assenza di qualsiasi automatismo espulsivo”
  • per poi finire “L’ANAS non poteva dunque prendere in considerazione a fini di esclusione fatti non ancora accertati, con impossibilità oggettiva di fornire una rigorosa motivazione sull’eventuale statuizione sanzionatoria estrema”;

Se non si trattasse di soldi pubblici e di norme di Legge verrebbe da sorridere…

Come ci si può appellare, senza alcun imbarazzo, ad una così incredibile e fuorviante tesi difensiva cercando di confondere la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lettera c) con quella, successiva, declinata alla lettera c-ter)?

A quale tipo “buon governo dell’azione amministrativa” si ispira l’attività della prima stazione appaltante italiana, se le determinazioni del RUP non sono sufficienti per estromettere un appaltatore inadempiente?

Quali ulteriori “atti e informazioni” erano necessari? E perché mai si è proceduto frettolosamente all’aggiudicazione della gara, di cui oggi parliamo, senza prima acquisire ulteriori “atti e informazioni”?

Per quale motivo trenta giorni non sono stati sufficienti per interrogare, via mail, il RUP in questione?

E comunque, che fine ha fatto la proposta di risoluzione contrattuale del RUP?

Cosa c’era scritto nella relazione particolareggiata del Direttore dei lavori redatta ai sensi dell’art.108 del codice degli appalti? 

Chi ha valutato la proposta del RUP e per quali motivi non l’ha accolta? E, infine, perchè gli atti relativi a questa vicenda non sono stati prodotti nel corso del giudizio a comprova dell’asserito “buon governo dell’azione amministrativa”? 

Tutti aspetti che qualcuno, interno o esterno ad ANAS, dovrebbe trovare, prima o poi, il tempo di verificare e valutare… 

PROBLEMA n° 2  – All’apparente causa di esclusione sopra richiamata (ritenuta, incredibilmente, ininfluente dalla stazione appaltante in nome di una personalissima interpretazione del principio di “buon governo dell’azione amministrativa”), segue poi la (altrettanto incredibile) modifica dell’offerta economica in sede di gara relativamente al costo della manodopera indicato in fase di gara.

E non siamo noi ad averlo accertato bensì l’attentissimo TAR Molise che, nella sentenza n° 175/2020 dello scorso 10 giugno, denuncia senza mezza misure come, dall’esame della documentazione di gara, emerga chiaramente che:

  • è stata modificata l’offerta economica già esibita al seggio di Gara in relazione alla componente del costo della manodopera, ricalcolando tale costo che è stato incrementato dagli € 3.476.352,00 inizialmente previsti ad € 4.831.252,80 con un rilevante e non trascurabile aumento pari a complessivi € 1.354.900,00;
  • sono state, peraltro, sostituite le tabelle giustificative di tali costi, modificando altresì le unità di personale da impiegare nell’esecuzione dell’appalto e portando le maestranze da utilizzare nell’esecuzione dell’appalto da 24 a 33 unità;
  • il tutto è stato reso possibile grazie a una ‘richiesta di spiegazioni’ inviata dalla commissione di gara a seguito della quale l’impresa è riuscita, surrettiziamente, a operare “un sostanziale mutamento dell’offerta economica (di cui l’Allegato 4, comprensivo anche della tabella A fa indiscutibilmente parte) operato in violazione del principio di immodificabilità della stessa.

Lo ripetiamo, non nutriamo alcun dubbio sulla serietà e correttezza dei commissari di gara ma qualche legittima perplessità sulla loro conoscenza dell’ABC degli appalti non può essere sottaciuta …

Eppure l’art. 77 del Codice dei contratti pubblici prevede che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico “sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da ESPERTI nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”…!

Con quali criteri sono stati scelti questi commissari?

Chi e perché ha inviato un’inutile richiesta di chiarimento all’impresa poi aggiudicataria senza accorgersi che, grazie a questa (riteniamo involontaria) “occasione d’oro”, l’offerta economica è stata modificata contro ogni principio base degli appalti pubblici?

Chi e perché non si è reso conto – tanto più essendo esperto del settore – che quest’illecita modifica dell’offerta economica si è sostanziata nell’incremento dei costi della manodopera per un ammontare di oltre il 40% dell’importo inizialmente indicato?

Chi e perché non si è reso conto – tanto più essendo esperto del settore – che oltre a variare gli importi sono state sostituite tutte le tabelle giustificative e incrementate di gran lunga le unità di personale inizialmente dichiarate?

Chi e perché non si è reso conto – tanto più essendo esperto del settore – che, così facendo, si alterava irrimediabilmente la par condicio tra i concorrenti e si creavano i presupposti per un immenso tanto quanto indebito vantaggio patrimoniale per l’impresa in questione?

PROBLEMA n° 3 L’incredibile storia non finisce qui!

E sì, perché – nonostante la durissima e scontata censura dei Giudici molisani secondo i quali ha quindi errato la Commissione di gara nella seduta riservata del 13 dicembre 2019, una volta esaminati i chiarimenti, a ritenere che gli stessi fossero adeguati, per l’effetto, deliberando la congruità dei costi della manodopera dichiarati dal concorrente in sede in presentazione dell’offerta economica. Avrebbe invece dovuto disporre la sua esclusione dalla procedura di gara. Spetta, quindi, all’Amministrazione, in ragione dell’accoglimento della domanda di annullamento, rideterminare la graduatoria di gara escludendone la controinteressata e aggiudicando l’appalto all’impresa che vi subentra” ANAS ha pensato bene non solo di non dare immediata esecuzione alla Sentenza ma perfino di impugnarla dinanzi al Consiglio di Stato!

E prima ancora che lo facesse il concorrente ormai escluso dal TAR … (l’unico, ragionevolmente, interessato alla prosecuzione del contenzioso).

Incredibile a credersi ma è andata davvero così e, solo a febbraio prossimo, sapremo quale sarà la decisione finale.

A questo punto, anche se risulta davvero difficile effettuare ulteriori commenti, non possiamo esimerci dall’effettuare alcune osservazioni finali.

Nella propria memoria di costituzione dinanzi al TAR, ANAS afferma che Il ritardato avvio dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento dei viadotti cagionerebbe infatti un evidente pregiudizio ad Anas e all’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale da questa rappresentato” e ancora “Pertanto, il doveroso bilanciamento di interessi porta a ritenere la prevalenza dell’interesse pubblico alla celere stipula del contratto considerato oltretutto che, come è emerso in modo chiaro nel corso di verifica di congruità, l’offerta del RTI aggiudicatario si palesa seria ed affidabile (febbraio 2020).

Nel proprio ricorso al Consiglio di Stato, ANAS afferma, invece, che Quanto sopra, evidentemente, arreca un danno grave ed irreparabile tenuto conto, in pendenza del presente gravame, dell’incertezza dell’aggiudicatario definitivo di una gara particolarmente delicata quale quella relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di viadotti(agosto 2020).


A distanza di circa sei mesi, evidentemente le cose sono cambiate e, a quanto pare, “l’interesse pubblico per la sicurezza della circolazione stradale” è passato, per ANAS, in secondo piano soppiantato da quello di non mutare la graduatoria finale stilata dagli ‘esperti’ commissari di gara e di trovare qualche giudice che possa legittimare (francamente non riusciamo ad immaginare sulla base di quale motivazione giuridica) un ‘ripescaggio in extremis’ del concorrente giustamente escluso dal TAR molisano. Nonostante gli sia stato indebitamente concesso di modificare in modo radicale l’offerta economica, pochi istanti prima dell’aggiudicazione in suo favore.

Un po’ quanto successo dopo la proposta di risoluzione del RUP sul precedente cantiere. Un’apparente seconda salvifica chance (ad esclusivo beneficio di questa sorta di “soldato Ryan degli appalti” ormai estromesso dalla procedura di gara) che nulla dovrebbe avere a che vedere con gli interessi pubblici perseguiti da ANAS. 

Nulla importa se, in paese normale, la vittoriosa ricorrente sarebbe già a lavoro sui viadotti molisani e gli automobilisti circolerebbero con maggiore tranquillità. Così evidentemente non deve essere: il soldato Ryan deve essere salvato! 

Un’ultima, importante osservazione va poi fatta in relazione al Decreto Semplificazioni, ormai, convertito definitivamente in Legge.

L’art. 8, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 prevede che “In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020”.

Ebbene, considerato che la procedura di gara risale addirittura al 2019 e che la controversia non si potrebbe mai concludere prima dell’estate 2021 (la prima udienza è fissata per febbraio prossimo), come si comporterà l’ANAS?

Rispetterà questa norma di Legge oppure no?

Il Governo, e in particolare il Ministero vigilante, interverranno per capire cosa sta succedendo in Via Monzambano imponendo l’abbandono di un inutile (e imbarazzante) contenzioso amministrativo che va contro ogni principio elementare dei lavori pubblici ancor prima che con il propugnato obiettivo di velocizzare i lavori pubblici?

La Regione Molise resterà lì a guardare?

L’ANAC farà sentire la propria autorevole voce?    

 

(fine prima parte)

AppaltiLeaks® – Riproduzione riservata – 28 settembre 2020

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