Siti web delle stazioni appaltanti: zero trasparenza sulle gare!

In più di un’occasione, il Presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, ha avuto modo di “denunciare” i rischi insiti in alcune norme del nuovo Codice degli Appalti le cui previsioni apparivano, sin da subito, non essere del tutto rispettose di uno dei principi ispiratori della Legge Delega: quello della trasparenza, al cui concetto il D.lgs. 50/2106 fa esplicito richiamo per ben trentuno volte.

A dire il vero, i suoi interventi erano conseguenti alla decisione assunta dal Legislatore, per un verso, di mantenere in vita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art.36, comma 2, lettera c) per gli appalti di lavori fino a 1.000.000 di euro e, per altro verso, di ricorrere ad una commissione giudicatrice composta da esperti del settore e soprattutto esterni nel sola ipotesi di applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Un modo elegante ma efficace per dire, in altri termini, che tutto continuerà come prima….

C’è perfino chi, più pessimista, ha stimato che il 95% degli appalti verrà assegnato esattamente come negli ultimi vent’anni. E se così fosse, gli ambiziosi obiettivi che la riforma degli appalti avrebbe voluto raggiungere dovrebbero ritenersi purtroppo mancati o quantomeno fortemente ridimensionati.

[blockquote]Non spetta a noi stimare l’attendibilità di tale previsione né gettare discredito sulla serietà ed onestà delle singole stazioni appaltanti ma, certamente, non può considerarsi un pettegolezzo la riferita prassi secondo cui, nel caso di procedura negoziata, le liste di concorrenti (unitamente molte volte volte allo stesso progetto) sono fornite sottobanco dal predestinato aggiudicatario o opportunamente “elaborate e controllate” da chi ha esercitato la stessa discrezionalità per determinare il ricorso a tale tipo di procedura.

Così come, non può negarsi che il “divieto di divulgazione” dell’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte è un precetto destinato ad essere disatteso già nel corso del tragitto che la medesima lista percorre dalla segreteria del Responsabile del procedimento all’ufficio protocollo della stazione appaltante.[/blockquote]

Nella relazione tecnica di presentazione al Senato del disegno di legge delega al Governo per la riforma del codice degli appalti venne testualmente affermato che “di particolare rilievo è il principio e criterio direttivo specifico riguardante la trasparenza e pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive; con esso si intende dare un contributo alle attività di lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, garantito e reso effettivo anche dalla previsione di poteri di vigilanza e controllo sull’applicazione delle norme in materia, in coerenza con la decisa azione di contrasto all’illegalità e ai fenomeni corruttivi intrapresa dal Governo.”

E per tale ragione, evidentemente, è stato previsto il testo dell’art. 29. (Principi in materia di trasparenza) a mente del quale
[highlights]“1. TUTTI GLI ATTI delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.”[/highlights]

Dopo circa nove mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice, sembra, tuttavia, che l’unica Amministrazione aggiudicatrice a rispettare tale norma di legge sia solo l’Autorità Anticorruzione, autorevolmente presieduta dal Dott. Cantone.

E sì.

Perché dalle indagini fatte da alcuni professionisti ed operatori economici è emerso, infatti, che (con la sola eccezione del sito dell’ANAC, quantomeno per i curricula dei commissari di gara, e di alcuni sporadici casi ulteriori) nessuna delle maggiori stazioni appaltanti sembra aver letto né tantomeno dato applicazione agli obblighi di trasparenza sopra richiamati.

Nei casi migliori è rinvenibile il bando, il disciplinare, i quesiti pervenuti, il risultato di gara ed una serie di modelli di dichiarazione con i quali si pretende trasparenza dai concorrenti senza, tuttavia, garantirne altrettanta.

In altri anche la graduatoria finale delle imprese partecipanti.

Il tutto sparso un po’ qua e un po’ la, anche al di fuori della Sezione “Amministrazione Trasparente”…..

Vediamo alcuni esempi:

AUTOSTRADE PER L’ITALIAMilano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. – Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta – COMUNE DI ROMAComune di MILANOComune di CAGLIARI – Comune di PALERMORegione ABRUZZOANAS  – Grande Ospedale Metropolitano NiguardaAzienda Ospedaliera Antonio CardarelliAutostrade del LazioConsorzio per le Autostrade SicilianeRFI – Rete ferroviaria ItalianaAeroporti di RomaAeroporto di TarantoAutorità portuale della Spezia – Provveditorato OO.PP. Lazio  – Regione Veneto

Ma nulla, proprio nulla circa:

  • Atto di nomina del Direttore dei Lavori
  • Atto di nomina del Responsabile del procedimento
  • Atto di affidamento del servizio di progettazione
  • Progetto esecutivo completo
  • Atto di validazione del progetto
  • Composizione della commissione giudicatrice
  • Curricula dei componenti della commissione giudicatrice
  • Elenco dei soggetti invitati
  • Elenco completo dei concorrenti che hanno proposto offerta
  • Elenco completo dei concorrenti non ammessi
  • Verbali delle sedute pubbliche della commissione giudicatrice
  • Verbali delle sedute riservate delle commissione giudicatrice
  • Relazione finale di valutazione dell’offerta anomale
  • Provvedimento di aggiudicazione
  • Resoconto della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
  • Perizie di variante
  • Accordi bonari e transazioni intervenuti nel corso dell’esecuzione dei lavori
  • Collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori, dei servizi o delle forniture
  • Affidamenti di somma urgenza (ex art.163, comma 10, del Dlgs 50/2016)

e così via.

Tutti atti che, quantomeno per fasi, contribuirebbero “realmente” a creare quella casa di vetro che l’ANAC ha sempre auspicato divenissero le stazioni appaltanti; atti che, letti in modo organico e contestuale, darebbero risposte chiare ed immediate a tanti “perché” senza attendere l’intervento della magistratura.

In tale contesto di opacità amministrativa, anche il whistleblowing non potrà invece mai decollare.

La nostra segnalazione, teniamo a precisarlo, non è finalizzata a denunciare un mero mancato adempimento formale da parte delle stazioni appaltanti ma a sollecitare l’ANAC ad intervenire affinché qualcosa, anche poco, possa progressivamente migliorare.

Anche le sue “Linee guida per le Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, ad esempio, ci appaiano sostanzialmente disattese.

Qualunque navigatore delle rete incontra insormontabili difficoltà già solo nel volere trovare l’elenco delle procedure negoziate bandite nel triennio e pochissimi (forse solo gli interessati) sono a conoscenza dei meccanismi di individuazione dei fortunati destinatari dell’invito a partecipare e della mancata adozione dei provvedimenti da adottarsi a garanzia della trasparenza (sì ancora lei) della procedura e della parità di trattamento degli operatori economici.

Per non parlare delle fase procedimentale di verifica delle offerte anormalmente basse ormai diventata un momento di esercizio di pura discrezionalità (non quella tecnico-amministrativa propria della valutazione di congruità) e nell’ambito del quale, nel forzare o meno la mano degli approfondimenti valutativi, è più facile (e meno appariscente) il raggiungimento del predestinato in graduatoria.

Fatti, questi, sotto gli occhi di tutti e per i quali, come lo stesso Presidente dell’ANAC ha avuto modo di affermare in una recente intervista, alcune stazioni appaltanti “non cambieranno mai”.

Non si comprende perché tuttavia, quest’ultima, non esiga che le stazione appaltanti rispettino (almeno) quanto previsto dal comma 2, dell’art. 29 del  Dlgs 50/2016 in base al quale “Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.”

Cosi facendo sarebbe più semplice, sia per l’ANAC che per gli operatori economici ed i semplici cittadini, guardare cosa succede dentro queste “case di vetro”.

Ad ogni modo AppaltiLeaks ritiene che – indipendentemente da quanto previsto dall’art.53, comma 1, del Codice (che andrà necessariamente aggiornato quanto prima) – tutti gli interessati potrebbero avvantaggiarsi delle novità apportate dal recente d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che ha introdotto l’accesso civico novellando l’art. 5 d.lgs. n. 33/2013.

Un’opportunità da non perdere tenuto conto che il Legislatore si è, espressamente, ispirato al cd. “Freedom of information act” che, nel sistema giuridico americano, ha da tempo superato il principio dei limiti soggettivi all’accesso, riconoscendolo ad ogni cittadino (con la sola esclusione di alcuni casi specifici a tutela di interessi giuridicamente rilevanti, che sono appunto precisati nello stesso art. 5 co. 2 d.lgs. n. 33/2013). L’intento del legislatore delegato è quello infatti di “favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, promuovendo così “la partecipazione al dibattito pubblico”.

Per chi volesse utilizzarlo, gratuitamente, ecco il fac-simile di istanza elaborato da AppaltiLeaks.

Per chi volesse, invece, aiuto o un supporto consulenziale sapete dove trovarci.

Alla prossima

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