Autostrade per l’Italia. Offerte anomale, un po’ si e un po’ no …

Gara unitaria da 200.000.000 di euro divisa in sei lotti. Uno stesso concorrente risulta primo graduato in tutti i lotti e le sue offerte tutte anormalmente basse. La logica vorrebbe che, alla termine della verifica di congruità, quest’ultimo risulti o unico aggiudicatario o che venga escluso. Ma per i tecnici di Autostrade per l’Italia, evidentemente, non è così. Dopo un lungo e poco trasparente confronto, l’esito è incredibile!

E’ possibile che, nell’ambito di una gara unitaria, solo alcune delle offerte anomale proposte da uno stesso concorrente siano state considerate tali, mentre altre no?

Quello che stiamo per raccontarvi è solo un episodio isolato sul quale occorre, comunque, tenere accesi i riflettori o si sta consolidando una vera  e propria prassi discutibile, interna ad Autostrade per l’Italia, che l’ANAC dovrebbe censurare?

Vediamo cosa ci è stato segnalato.

Fine anno 2020. Viene pubblicata una gara di appalto per l’esecuzione dei lavori manutenzione e riqualifica delle opere d’arte e sostituzione delle barriere integrate sulla rete autostradale gestita da Autostrade per l’Italia.

Un appalto enorme, diviso in sei lotti per un totale di oltre 200.000.000 di euro.

Il disciplinare di gara non è chiarissimo e qualcuno presenta una richiesta di chiarimento per capire se esistano o meno vincoli di partecipazione o di aggiudicazione.

La risposta di Autostrade per l’Italia non tarda ad arrivare: sì, ciascun concorrente non solo può partecipare a tutti e sei i lotti ma può anche vedersi aggiudicati.

Una risposta che lascia perplessi tutti i potenziali concorrenti per il semplice fatto che in Italia – a meno che non si voglia credere alle favole – non esiste nessuna impresa, consorzio o ATI che possa operare  su migliaia e migliaia di chilometri di autostrada per di più lavorando giorno e notte su decine di cantieri simultanei dislocati lungo tutto lo Stivale. Lo schema di accordo quadro pubblicato prevedeva, infatti, che “È facoltà del Committente procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Appaltatore di una pluralità di contratti attuativi e resta in capo all’Appaltatore l’onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro” mentre il disciplinare ci gara attribuiva, perfino, un punteggio premiale a che si fosse impegnato a lavorare su due turni giornalieri.

La scelta di Autostrade per l’Italia, ancorchè formalmente legittima, era e resta sostanzialmente discutibile ed inopportuna.

Di norma, infatti, i bandi suddivisi in lotti, tanto più se così esageratamente corposi, applicano l’art. 51, comma 3, del Codice dei contratti e prevedono:

  • o il cd. vincolo di partecipazione (ossia una limitazione del numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare offerta);
  • o il cd. vincolo di aggiudicazione (ossia una limitazione del numero dei lotti che un medesimo concorrente può aggiudicarsi all’esito delle operazioni di gara);
  • o entrambi.

L’assenza tanto della prima quanto della seconda tipologia di vincolo equivale quindi ad assumere, consapevolmente, il rischio che uno stesso concorrente possa concorrere ed aggiudicarsi tutti i lotti; un’evenienza che stride non solo con la scelta stessa della suddivisione in lotti (immaginiamo seriamente meditata e soppesata dal responsabile del procedimento) piuttosto che nell’indizione di un unico mega-appalto ma anche sull’incredibile possibilità che “nel caso di partecipazione di un concorrente a più lotti, i requisiti richiesti dovranno essere posseduti con riferimento a ciascun lotto; non è richiesto il cumulo dei requisiti in relazione ai predetti lotti” (sì proprio così, assurdo ma vero).

Ed il rischio, che un concorrente inidoneo (perchè appunto privo dei requisiti cumulativamente previsti per partecipare a tutti i lotti) si appalesasse, si è ovviamente concretizzato …

Analizzando il verbale conclusivo delle operazioni di gara, risulta infatti che le sei diverse graduatorie hanno visto lo stesso unico concorente al primo posto dei corrispondenti lotti:

Ma andiamo avanti.

Si apre quindi il sub-procedimento di verifica dell’anomalia ed il Responsabile del procedimento impegna diversi, moltissimi mesi per addivenire ad un giudizio definitivo che possa finalmente dare l’avvio ai lavori. Un lavoro che presumiamo impegnativo, scrupoloso, attento ed imparziale di cui però non abbiamo contezza non essendo stato pubblicato alcunché sul sito istituzionale di Autostrade per l’Italia (ricordiamo che ai sensi dell’art.29 del Codice dei contratti, evidentemente sconosciuto al RUP e ai suoi collaboratori, sussite l’obbligo di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, TUTTI gli atti delle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori ….).

Ci riferiscono, tuttavia, che il risultato è sorprendente ed inaspettato perché solo alcune delle offerte sottoposte allo scrutinio di congruità sono state ritenute serie ed affidabili mentre altre no …! Una contraddittizione logica, ancor prima che tecnico-amministrativa, che di per sé pare sovvertire i più elementari principi degli appalti publici che sottendono alla serietà ed affidabilità delle offerte presentate dai singoli concorrenti.  

A questo punto per comprendere quanto sia irrazionale tale risultato, occorre analizzare la procedura di appalto da un’altra prospettiva.

La giurisprudenza amministrativa ha, da tempo, chiarito che l’unitarietà della gara, nonostante la suddivisione in lotti, emerge ogni qualvolta vi siano tutta una serie di elementi “unificanti”: unicità della Commissione esaminatrice, identità per tutti i lotti dei requisiti richiesti dal bando e degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, possibilità di produrre offerte per più lotti; identità delle modalità di esecuzione dei lavori, stesso Responsabile del procedimento per tutti i lotti, etc.

Elementi, tutti ma proprio tutti, presenti nella fattispecie di cui stiamo parlando.

Tale principio riveste un ruolo di estrema importanza in tutte le fasi della procedura di gara e non può essere, in alcun modo, disatteso anche in quella del sub-procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse al fine di accertare la serietà, sostenibilità e sostanziale affidabilità delle offerte presentate da un medesimo concorrente per due o più lotti di gara.

A meno, ovviamente di non alterare – sia pur indirettamente e in buona fede – il confronto concorrenziale.

E’ di tutta evidenza che – sussistendo l’oggettiva inidoneità di qualsiasi organizzazione imprenditoriale italiana a realizzare contemporaneamente più accordi quadro di tale portata – la sola ipotesi che il primo graduato abbia non solo immaginato ma, addirittura, garantito la corretta esecuzione di così tanti lavori dislocati in zone lontane e profondamente diverse del territorio italiano degrada le sue contestuali e correlate offerte fino a doverle ritenere, ab origine, né serie né affidabili. Tanto più in ragione dell’incredibile ribasso medio proposto (superiore al 20,00%) e l’offerta di realizzare gratuitamente tutte le costosissime migliorie così tanto apprezzate dalla stessa ed unica Commissione di gara.

Se tutto ciò è vero, sorgono quindi fortissime e condivisibili perplessità sull’agire della Commissione di gara, degli uffici tecnici di Autostrade per l’Italia e, soprattutto, del RUP dell’intero procedimento dell’accordo quadro e su come questi ultimi abbiano, razionalmente, condotto i paralleli sub-procedimenti di verifica avviati per i predetti cinque lotti di gara senza tener conto di tali innegabili circostanze. E sul perché non siano inevitabilmente approdati ad un giudizio di esclusione da tutti i lotti di gara (e non solo da alcuni di questi!) per l’oggettiva inaffidabilità delle relative proposte a causa dell’impossibilità ad eseguire – direttamente e contestualmente – i lavori attivati su circa di DUEMILADUECENTO chilometri di tratte autostradali.

Non conosciamo (lo ripetiamo) i risultati finali della procedura di gara a causa dell’omessa pubblicazione dei relativi esiti sul profilo del committente ma, volendo escludere l’ipotesi di una consapevole alterazione del libero svolgimento della gara, l’unitarietà del sub-procedimento di verifica di anomalia appare irrimediabilmente viziato da profili di illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e arbitrarietà talmente gravi da poter essersi, perfino, tradotti nella possibilità sfruttata dal primo graduato di ‘scegliere’ o concordare quale/i commessa/e aggiudicarsi grazie a valutazioni, separate per ogni singolo lotto, delle medesime giustificazioni.

Giova ripetere infatti che, vertendosi nell’ipotesi di una gara sostanzialmente unitaria, le parallele e identiche verifiche di congruità (svolte peraltro dallo stesso RUP) non possono che condurre logicamente ad un unico stesso risultato: l’esclusione da tutti i lotti di gara o, alternativamente, l’aggiudicazione degli stessi al medesimo concorrente. 

Sei offerte sostanzialmente identiche non possono, ragionevolmente, essere ritenute affidabili in un caso si e non in un altro…!

Ci fermiamo qui, per adesso. Anche perchè, sempre a quanto ci riferiscono, pare che Autostrade per l’Italia abbia replicato tale modus operandi e che, anche in altre procedure di gara unitarie, si stia verificando lo stesso schema.

Verificheremo e vi aggiorneremo appena possibile.

 

AppaltiLeaks® – Riproduzione riservata – 17 novembre 2022

Share the Post:

Articoli correlati

error: Content is protected !!