ANAS e conflitto di interesse del pubblico ufficiale. Una storia tutta italiana.

Una grande inchiesta del giornalista Simone Olivelli e della testata indipendente e non profit di giornalismo investigativo transnazionale IrpiMedia ha portato alla luce un imbarazzantissimo caso di conflitto di interesse.

Ma a distanza di oltre un mese – mentre Striscia la notizia si occupa dei rifiuti non ancora rimossi – dicono che nessun provvedimento concreto sia stato adottato dal nuovo amministratore delegato (Ing. Aldo ISI) e dal nuovo presidente di ANAS (Edoardo VALENTE, ex Generale della Guardia di Finanza). Evidentemente, in ANAS, la vedono diversamente e i lavori di ricostruzione del Ponte di Albiano hanno potuto essere eseguiti da un’impresa che al 50% è di proprietà delll’avvocato interno della stessa ANAS, titolare dell’ufficio legale in staff allo stesso Soggetto attuatore (ANAS Toscana) incaricato dal Commissario Straordinario (ANAS Direzione Generale).

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Nell’invitarvi a leggere l’articolo-denuncia del giornalista Olivelli, qui di seguito alcune considerazioni sul quanto pubblicato da Investigative Reporting Project Italy (IRPI):

virgolettato ANAS n° 1

“La scelta del tipo di selezione è rimessa ad uffici diversi da quelli dove presta servizio la dipendente Pratelli. Fatta questa premessa, esigenze di urgenza e necessità, connesse alle istanze dei territori di potersi riappropriare in tempi brevi di una cruciale via di comunicazione, hanno spinto ad avvalersi di un accordo quadro già esistente, che avrebbe garantito tempi più efficienti e veloci rispetto all’esperimento di una procedura negoziata”.

osservazioni:

1) ANAC ha ripetutamente censurato (senza mai tuttavia adottare provvedimenti incisivi e sanzionatori) il comportamento di ANAS per l’utilizzo dello strumento dell’accordo quadro qualora questo venga utilizzato per l’esecuzione di nuove opere. È successo anche di recente con la Delibera n. 78 del 16 febbraio 2022 nella quale è, espressamente, denunciata “la distorta applicazione dell’art. 23 comma 3 bis del Codice – per quanto attiene l’appalto dei lavori della Tangenziale di Foggia – posto che alcuni interventi previsti in contratto sono identificabili come “nuove opere” e dunque, in quanto tali, necessitavano di preliminare progettazione esecutiva per il loro affidamento”;

2) In questo caso la situazione appare ancora più grave perché – si è eluso l’obbligo di indire una specifica gara di appalto (anche ristretta e velocissima come quella della procedura negoziata) – con il rischio di aver procurato, forse, un ingiusto vantaggio patrimoniale ad un’ATI (e quindi anche un’impresa di cui è socia un funzionario pubblico in probabile conflitto di interessi) affidatario di lavori totalmente diversi. Un obbrobrio giuridico che ha, comunque, impedito a tutte le altre imprese del mercato anche solo di candidarsi e aspirare all’esecuzione di questi lavori.

3) Contrariamente alla giustificazione fornita al giornalista, in una procedura negoziata i termini posso essere ridotti anche a soli 5 giorni. Un termine che consente di far fronte a qualsiasi urgenza e che, sicuramente, è più breve di quanto si sarà reso necessario per ‘convincere’ l’ATI esecutrice di lavori totalmente diversi a modificare un accordo quadro preesistente;

4) Tenuto conto della modifica contrattuale sostanziale che ha, incredibilmente, trasformato un accordo quadro di manutenzione in uno di costruzione di una nuova opera, l’ANAC che controlli ha svolto? Sono state inviate, a cura di ANAS, le comunicazioni all’Osservatorio dei contratti pubblici ed all’ANAC ai sensi dell’art. 106, comma 14], del del Dlgs. 50/2016 per le modifiche del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c)? è stato pubblicato l’avviso sulla Gazzetta ufficiale ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.lgs. 50/2016 per le modifiche del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c)?

virgolettato ANAS n° 2

“La gara è stata pubblicata il 19 dicembre 2018 con scadenza al 23 gennaio 2019, per cui all’epoca dei fatti Danila Pratelli non aveva nessun ruolo nell’impresa né ricopriva ruoli suscettibili di influenzare la procedura di evidenza pubblica”.

osservazioni:

1) Il fatto che alla data di scadenza della gara, il soggetto in questione non avesse alcun ruolo (diretto) nell’impresa in questione, non appare una risposta convincente. L’art.42 del codice dei contratti prevede che il conflitto di interessi sussiste anche “quando il personale di una stazione appaltante (…) ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione” e, soprattutto, “vale anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici” (comma 4).

2) la specificazione secondo cui il soggetto sia diventato socio dell’impresa in questione successivamente alla gara continua a non convincere perché tale circostanza si è comunque verificata il 28.11.2019 e, quindi, antecedentemente alla data in cui sono stati affidati i lavori di ricostruzione del ponte mutando l’oggetto dell’accordo quadro (di fatto un affidamento diretto privo delle più elementari regole di trasparenza e massima concorrenza). E comunque il funzionario pubblico ha dato “comunicazione alla stazione appaltante”? quest’ultima (nella figura del rappresentante del soggetto attuatore ANAS e diretto superiore della soggetto in questione) ha vigilato “affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4” fossero rispettati siano rispettati, e come?

3) L’orientamento consolidato della giurisprudenza (vedi Sentenza 20 agosto 2020, n. 5151) ha ripetutamente affermato i seguenti principi:

a) la stazione appaltante ha un obbligo di vigilanza, “sia in fase di aggiudicazione che in fase di esecuzione, specificamente in riferimento al rispetto dell’obbligo di astensione”, da estendere “a tutte le possibili misure che possano ancora essere prese per prevenire o porre rimedio al conflitto” (In proposito: Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 355; Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2019, n. 6150);

b) l’ampia portata della disposizione consente di ricomprendere nel suo ambito di applicazione tutti coloro che con qualsiasi modalità e anche senza intervenire nella procedura (ossia senza predisporre gli atti o facendo parte della commissione giudicatrice) siano in grado di influenzarne il risultato. Il rischio di un’alterazione della par condicio si verifica anche quando il concorrente si è potuto avvalere dell’apporto di conoscenze e di informazioni pervenutegli dal progettista (anche se esterno alla stazione appaltante e dalla stessa incaricato della redazione del progetto posto a base di gara) “al fine di predisporre un’offerta tecnica meglio rispondente alle esigenze ed agli obiettivi della stazione appaltante” (Si vedano: Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 355; Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2019, n. 6150)

c) l’art 42 del Codice dei contratti opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può ingenerare e che la salvaguardia della genuinità della gara vada assicurata non solo mediante gli obblighi di astensione espressamente previsti, ma anche attraverso la prescrizione del divieto di partecipazione.

d) secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato e maturato già nella vigenza del codice degli appalti pubblici del 2006 i casi di conflitto di interessi in materia di appalti non sono tassativi, ma sono rinvenibili al ricorrere di qualsivoglia situazione di contrasto ed incompatibilità, sebbene solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni a lui attribuite, tale da dar luogo così “anche ad un solo potenziale indebito vantaggio competitivo, con macroscopica violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio competitorum.

e) pertanto ogni situazione che determini un conflitto, anche solo potenziale, tra il soggetto e le funzioni attribuitegli, deve ritenersi rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 42 del Codice degli appalti. La portata della norma è riconducibile a situazioni tali da pregiudicare, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta alla Pubblica Amministrazione dall’articolo 97 Cost., indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato o non un risultato illegittimo.

4) Il Codice Etico di ANAS prevede espressamente che ci si debba adoperare “a prevenire ed a evitare che i soggetti coinvolti nelle attività aziendali siano o possano apparire in eventuali situazioni di conflitto d’interesse”. Lo stesso Codice Etico, infatti, prescrive che “si intende sussistente una situazione di conflitto d’interesse sia nel caso in cui un collaboratore (o persona ad esso comunque collegata), con il proprio comportamento, persegua interessi diversi da quello della missione aziendale o si avvantaggi personalmente di opportunità d’affari dell’impresa, sia nel caso in cui i rappresentanti degli stakeholder (riuniti in gruppi, associazioni, istituzioni pubbliche o private), agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione. Coloro che sono tenuti all’osservanza del Codice Etico non devono esercitare alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e devono astenersi dal partecipare a qualsiasi attività che possa generare o far apparire un conflitto d’interesse, in osservanza ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza. In tutti i casi in cui debba essere assunta una decisione relativamente ad interessi del coniuge o di parenti ed affini entro il secondo grado, il dipendente deve darne immediata segnalazione al responsabile della struttura aziendale e deve astenersi dal partecipare a tutte le attività connesse alla decisione. L’astensione, quindi, comprende non soltanto la decisione, ma anche lo svolgimento di attività inerenti alle mansioni del dipendente, cioè una totale astensione da qualsiasi interferenza con il procedimento in corso. In particolare sussiste un dovere di astensione dall’intrattenere rapporti professionali esterni con soggetti nei cui confronti è vigente un obbligo di neutralità ed imparzialità. Il mancato rispetto da parte del dipendente delle disposizioni relative al conflitto d’interesse costituisce una grave violazione che dà luogo a responsabilità disciplinare. Il dipendente, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali, non può assumere incarichi esterni in società o imprese commerciali i cui interessi siano direttamente o anche solo potenzialmente contrastanti o interferenti con quelli di Anas e, comunque, non può accettare incarichi di collaborazione con soggetti che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio. Nel caso in cui il dipendente o collaboratore rilevi, anche in via dubitativa, la sussistenza di un conflitto di interessi che lo vede coinvolto, è tenuto a darne comunicazione al proprio diretto superiore/dirigente, il quale esamina la comunicazione per le conseguenti valutazioni”.

E allora??

Quali provvedimenti intendono adottare il Presidente di ANAS, Edoardo Valente (ex Generale della Guardia di Finanza) e l’Amministratore Delegato di ANAS, Aldo ISI?

Tutto normale per Governo, Ministero delle Infrastrutture, Corte dei Conti di Firenze, Procura della Repubblica di Firenze, Guardia di Finanza, Regione Toscana e organi di controllo interni ed esterni ad ANAS Spa?

(fine prima parte – continua)

Il conflitto d’interesse che fa scricchiolare il nuovo ponte di Albiano

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