ANAS. Messa in sicurezza dei ponti al prezzo più basso e ad imprese senza specializzazione.

Un ‘chiarimento’ della stazione appaltante apre le porte alle imprese non specializzate nel risanamento strutturale di ponti e viadotti che verranno affidati senza progetto a base di gara e, per di più, al prezzo più basso. Urge intervento riparatore.

Come è noto Anas (Gruppo FS Italiane) ha, recentemente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 76 bandi di gara, del valore complessivo di 380.000.000,00 di euro, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d’arte (ponti e viadotti) sull’intero territorio nazionale.

Un piano di investimenti importante che dovrebbe porre rimedio ai ritardi manutentivi accumulati dalle precedenti gestioni di ANAS e ripristinare le condizioni di sicurezza di ponti e viadotti che, ormai quotidianamente, vengo giù come castelli di carta alla prima poggia torrenziale o posti sotto sequestro dalle Procure più attente e sensibili all’incolumità di milioni di automobilisti.

Nel dettaglio la gara riguarda 76 bandi per l’affidamento di altrettanti accordi quadro (tutti da cinque milioni di euro ciascuno probabilmente per evitare la gara europea), ripartiti per regione e riguardanti tutte le arterie viarie gestite da ANAS.

La prima doverosa osservazione riguarda lo strumento utilizzato per l’affidamento dei lavori: anche in questa occasione, si è purtroppo fatto ricorso all’istituto dell’accordo quadro all’italiana. Senza il benché minimo progetto esecutivo o definitivo (circostanza ancora più incredibile se rapportata alla modesta entità dell’importo dei lavori di ciascun bando, tutti da € 4.250.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza) si è dato avvio, per l’ennesima volta, ad appalti totalmente illegittimi per l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto. Una prassi ormai consolidata, nonostante la vigilanza dell’ANAC che continua apparentemente a tollerarla senza intervenire.

Ma non è, questo, l’aspetto che vogliamo approfondire.

La circostanza, davvero incredibile, che arricchisce la (già gravissima) illegittimità di queste procedure di appalto è costituita da un ‘chiarimento’ fornito da ANAS a fronte di specifica richiesta da parte di un operatore economico interessato a parteciparvi.

Stiamo parlando del contenuto della nota ANAS (CDG 0674775-P del 27.11.2019) a mezzo della quale ANAS ha affermato la possibilità di partecipazione, ai SETTANTASEI appalti sparsi su tutto il territorio nazionale, anche di tutti gli operatori economici in possesso della sola qualificazione SOA nella categoria OG3.

In pratica, secondo l’interprete di ANAS Spa, sarebbe legittima (probabilmente sulla base di un mero calcolo matematico, neppure condivisibile, di cui diremo in seguito) l’ammissione di tutti quei concorrenti che non essendo in grado di dimostrare l’obbligata qualificazione nelle categorie scorporabili OS11 (Apparecchiature strutturali speciali) e OS12-A (Barriere di sicurezza stradali) si limiteranno a dichiarare il ricorso al subappalto per l’esecuzione delle relative lavorazioni. E, così ragionando, potremo trovarci dei futuri appaltatori privi di quei requisiti di specializzazione e formazione continua del personale in assenza dei quali non può essere conseguita la qualificazione nella specifica categoria OG11 appositamente ideata dal Legislatore a garanzia delle fornitura, posa in opera e manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali …

Una categoria creata apposta per garantire l’adeguata competenza nell’esecuzione di opere che hanno un particolare impatto sull’incolumità e salute pubblica e la concorrenza.

Duole evidenziare che tale interpretazione, oltre a non essere supportata da alcun documento progettuale a base di gara che possa farlo apparire giustificabile, desta forti preoccupazioni per il solo fatto che anche i ponti potranno essere risanati da imprese che, ad esempio, si sono occupate solo di pavimentazione o che comunque non hanno alcuna esperienza in tema di risanamento strutturale di viadotti.

Sì, proprio così, un viadotto tipo quello sulla S.S. 36 del lago di Como e dello Spluga sotto il quale morì Prof. Bertini (per non ricordare il più famoso Viadotto Morandi di Genova e le 43 vittime che ancora chiedono giustizia) potrà essere risanato da chi non ha alcuna esperienza in materia. 

In assenza di un qualsivoglia elaborato progettuale, l’esegeta del bando di gara pare, invece, non aver avuto alcun dubbio: questi delicati lavori possono essere affidati anche ad un’impresa che non abbia mai avvitato neppure un bullone di un ponte; si troverà, poi, il solito subappaltatore che, strozzato dall’ulteriore ribasso dallo stesso praticato, ridurrà ulteriormente la qualità delle proprie prestazioni …

E sulla possibilità che, nei futuri (ed allo stato indeterminati) contratti applicativi, l’incidenza percentuale, ad esempio, delle lavorazioni afferenti la categoria OS11 (già pari al 10% dell’importo totale dei lavori) potrebbe superare, anche di un solo euro, l’importo oggi approssimativamente indicato? Niente dubbi anche qui, anche se non si comprende sulla base di quale progetto esecutivo…

E non è tutto.

La normativa richiamata nel ‘chiarimento’ fa riferimento all’ipotesi in cui “nell’oggetto dell’appalto rientrino opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali” e specifica che è da considerarsi “rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori“. Ma, leggendo attentamente, ci si accorge che tale norma non fa, tuttavia, riferimento né alle categorie SOA cui tali lavori afferiscono né, tantomeno, al fatto che le stesse (ai fini della determinazione della relativa soglia di rilevanza) debbano essere prese in considerazione ‘singolarmente’.

Tale aspetto, a nostro avviso, avrebbe dovuto essere tenuto in debita considerazione, per un duplice ordine di ragioni:

  1. il primo è che il previgente art. 92, comma 7, del DPR 207/2010 prevedeva, differentemente da oggi, quanto segue “Il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90e, quindi, statuiva espressamente di avere riguardo sia alle categorie (e non come oggi alle lavorazioni) sia alla loro “singola” (e non complessiva) incidenza percentuale;
  2. il secondo è che, secondo la lettera della norma, l’attuale normativa fissa una soglia di rilevanza (e quindi il superamento di un limite percentuale) solo per i lavori caratterizzati da unacomplessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali” ma non anche per quelli per i quali siano necessaricomponenti di notevole contenuto tecnologico”.

Nella fattispecie che ci occupa, occorrerebbe, quindi, prendere atto che l’importo complessivo delle “opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali” è, comunque, ben superiore al dieci per cento dell’importo totale dei lavori

(500.000 + 250.000) ÷ 5.000.000,00 = 15%

e conseguentemente, oltrepassando la soglia di ‘rilevante complessità tecnica’, dovrebbero comunque soggiacere alla disciplina di cui agli artt. 89, comma 11, e 105, comma 5, del d.lgs 50/2016. 

Va da sé che a agli aspiranti concorrenti residuerebbero solo due alternative:

  • essere qualificati in proprio anche per le categorie scorporabili, o
  • costituire un’associazione temporanea di imprese verticale con altro operatore economico in possesso di idonea qualificazione.  

Ma l’estensore del chiarimento ha, evidentemente, seguito un diverso percorso logico; potenzialmente più rischioso ed a minor tutela della qualità delle lavorazioni ma pur sempre, apparentemente, legittimo.

Va comunque evidenziato che, a detta della stessa ANAS, lo strumento dell’accordo quadro garantirebbe una maggiore efficienza e qualità.

AppaltiLeaks non vuole, qui, ripetere il proprio giudizio negativo sull’abuso ed uso distorto di tale istituto ma è, tuttavia, certo che in questa occasione la qualità dei lavori sarà messa fortemente a rischio a causa del ‘chiarimento’ fornito dalla stazione appaltante.

Se davvero saranno ammessi alle settantasei gare operatori economici non qualificati (quantomeno) nella categoria OS11, vorrà dire che le relative lavorazioni – oltre che in spregio della normativa vigente – potrebbero essere eseguite da soggetti privi della benché minima idonea qualificazione o, peggio, subappaltati oltre i limiti consentiti dalla Legge con configurazione del delitto previsto dal novellato art. 21 L.646/1982 coordinato con le modifiche del DL 113/2018 (convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n.32).

E considerando gli esiti, a quanto pare ancora parziali, delle indagini della Procura di Catania, non c’è da stare tranquilli; tanto più che, nonostante il chiaro disposto dell’art.29 del Codice, nessuno saprà mai (neppure consultando la pressoché vuota sezione “trasparenza” del sito ANAS …) quanti e quali contratti applicativi saranno attivati nel corso di tali accordi quadro, quale sarà l’oggetto concreto delle opere eseguite, quali i relativi progetti esecutivi, etc. etc. 

In fase esecutiva, direttori dei lavori e responsabili del procedimento staranno lì, davvero, a cavillare o verificare chi e come, alla fine, eseguirà i lavori? O dopo le ‘buche d’oro’ dovremo aspettarci i ‘ponti d’oro’…?

A tutto ciò, va aggiunto il rischio, tutt’altro che remoto, dell’insorgere di numerosissimi contenziosi che (con inutile sostenimento di costi per ANAS e per le imprese) potrebbero ingolfare i TAR di tutta Italia e, cosa ancora peggiore, impedire e/o ritardare il piano di investimenti, giustamente, varato dagli attuali vertici di ANAS per il progressivo risanamento strutturale di ponti e viadotti. Chi può escludere che non vi sia qualche concorrente che, vedendosi pregiudicato da tale linea interpretativa, non ritenga di far proprie le nostre gratuite argomentazioni?

Forse, converrebbe che ANAS si metta al riparo da tutti questi rischi. Sarebbe sufficiente (ed opportuno) riconsiderare, al più presto, il ‘chiarimento’ di cui abbiamo parlato che potrebbe, tanto più nell’ambito di un accordo quadro, incidere sulle determinazioni che assumeranno le relative Commissioni di gara nel corso del processo selettivo e creare i presupposti per la mancata tutela dell’incolumità pubblica e della concorrenza.  

Speriamo che non ciò non avvenga, anche perché le tragedie di Genova e Lecco non possono essere frettolosamente dimenticate.

AppaltiLeaks® – Riproduzione riservata – 05 dicembre 2019

p.s.

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