AppaltiLeaks FLASH – La lobby delle ‘spazzatrici meccanizzate’ fa cambiare il bando precedente

In corso di affidamento la concessione del servizio di ripristino delle condizioni ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall’abbandono di veicoli sul territorio della Città di Milano (qui tutti gli atti pubblicati)

Esaminando la documentazione di gara, ci ha colpito la risposta ad una richiesta di chiarimenti, questa:

DOMANDA 2: In ordine al requisito di capacità tecnica professionale di cui all’art. 7.3, lett. a), si chiede se il riferimento alla precedente esecuzione di contratti aventi ad oggetto l’attività di “pulizia strade meccanizzata” sia frutto di lapsus calami. Ciò in quanto:
– tale attività non ha attinenza con l’oggetto della concessione, così come identificato all’art.3 del Disciplinare di Gara, che individua la prestazione principale nel “servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e da perdite di carico e da sversamenti di liquidi”;
… omissis …
infine, tale previsione porterebbe fuori dalla specializzazione richiesta per gli operatori oggetto della selezione, consentendo la partecipazione di imprese che svolgono tutt’altra attività in termini di modalità operative, di strumentazioni in dotazione, di capacità e formazione degli operatori , di modalità di impiego e gestione delle risorse .
.. . omissis … si chiede di rettificare il requisito di capacità tecnica professionale di cui all ‘art.7.3, lett. a), allineando l’esperienza pregressa richiesta all’oggetto della concessione.

RISPOSTA 2: I requisiti di capacità tecnica e professionale indicati al paragrafo 7. 3, lett. a), del Disciplinare di Gara sono volti, in ragione del principio di favor partecipationis, a garantire la più ampia partecipazione possibile alla gara da parte degli operatori del settore. La formulazione dei requisiti di capacità tecnica per la prestazione principale allargata a ditte che effettuano attività di pulizia strade meccanizzata deriva da nuova valutazione dell’Amministrazione tenuto conto anche che fino al 2015 il servizio veniva svolto da azienda che effettuava attività di pulizia strade e di raccolta di rifiuti urbani e che anche nel precedente esperimento di gara, in sede di risposta quesiti, era stata consentita la partecipazione a chi aveva esperienza di mera pulizia strade avesse svolto “interventi di aspirazione senza o con liquidi, per ripristinare le condizioni anche di sicurezza del manto stradale”. L’inciso tra virgolette è stato espunto dal requisito alternativo di partecipazione per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica al fine di garantire l’ampliamento della platea di partecipanti.

Mah! Sentiamo puzza di contenzioso e non solo…

Anche perché a pag. 14 del Capitolato speciale di appalto è, espressamente, previsto quanto segue:

Art. 1.15 MODALITA’ TECNICO-OPERATIVE
“c. Le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità di cui alla presente concessione devono avvenire mediante:
1. la pulitura del manto stradale consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti o trasportati, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi;
2. lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi;
3. aspirazione dell’emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;”

Per adesso una sola domanda rivolta a chi si è assunto la responsabilità della “nuova valutazione”: una spazzatrice meccanizzata è in grado di eseguire le attività di pulizia così come previste nel Capitolato speciale di appalto o c’è il rischio che i liquidi inquinanti vengano addirittura “spalmati” sulla sede stradale imbrattando, irrimediabilmente, le spazzole del mezzo d’opera…?

Seguiremo gli sviluppi della vicenda e, presto, torneremo per raccontarvi come è andata a finire.

 

 

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