Covid-19. ANAC interviene nuovamente: inutile precisazione e clamoroso dietrofront?

Solo pochi giorni fa avevamo dato la notizia (vedi articolo “Covid-19: ANAC interviene e dice stop ai furbetti del bando a limitata concorrenza”) dell’intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (vedi delibera n. 112 del 09.04.2020) e delle indicazioni dalla stessa fornite per regolamentare le procedure di evidenza pubblica di cui al d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e l’esecuzione delle relative prestazioni, con specifico riguardo alla sospensione dei procedimenti amministrativi.

Dopo soli dieci giorni 10 giorni è, tuttavia, apparso sul sito della medesima Autorità il seguente ‘comunicato’ (presumiamo del Presidente, Francesco Merloni):

In riferimento ad erronee interpretazioni, da parte di alcune stazioni appaltanti, delle indicazioni fornite per lo svolgimento delle procedure di gara in concomitanza con l’emergenza sanitaria (delibera 312/2020) l’Autorità nazionale anticorruzione precisa di non avere mai chiesto la sospensione di dette procedure. In considerazione della situazione attuale, Anac si è limitata a suggerire “l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate” e di avviare soltanto quelle “ritenute urgenti e indifferibili”, assicurando tuttavia “la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate”. Al contrario, tale è la preoccupazione circa possibili ripercussioni negative sul comparto degli appalti pubblici, che l’Autorità con la segnalazione 4/2020 ha sollecitato Governo e Parlamento a individuare misure ad hoc in vista della cd. “fase 2”, in modo da scongiurare che l’applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi al settore. Ne consegue pertanto che eventuali interpretazioni difformi, relative a una presunta richiesta di rinvio delle procedure di gara da parte dell’Autorità, è da considerarsi destituita di ogni fondamento.

Non riusciamo francamente ad immaginare l’esistenza, neppure in Italia, di una stazione appaltante talmente analfabeta da aver erroneamente interpretato la suddetta delibera fino al punto di ritenere che l’ANAC avesse imposto una sospensione delle procedure di gara già programmate e, per tale ragione, non comprendiamo la necessità di una precisazione sul chiaro contenuto delle “prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica”.

Chiarito questo aspetto, va tenuto conto che l’Autorità Anticorruzione ha, comunque, avvertito il bisogno di diffondere queste ‘prime indicazioni’ (sperando che arrivino, al più presto, le seconde) e che, quindi, una finalità avrà sicuramente voluto perseguirla tanto più per il fatto che, come risulta dalla relativa pubblicazione:

  • lo ha fatto ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (a norme del quale “ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”);
  • ed ha indicato quale ‘parole chiave’: Emergenza sanitaria. Incidenza sullo svolgimento delle procedure di gara e sulla fase di esecuzione.

Per come è scritta, la delibera ci è apparsa un’encomiabile rassicurazione per tutto il mondo imprenditoriale e un richiamo alla ragionevolezza per tutte quelle numerosissime stazioni appaltanti furbette che in questi ultimi due mesi, pur nella piena consapevolezza delle castranti misure di contenimento, non si erano astenute dal ‘vomitare’ centinaia di bandi il cui obiettivo era solo quello di una premeditata restrizione della concorrenza. E ciò, tanto più per il fatto di disporre di adeguati strumenti contrattuali e normativi per fronteggiare reali situazioni di estrema indifferibilità e urgenza. 

E’ di piana evidenza, come abbiamo già detto, che non è stata disposta alcuna sospensione (anche per il semplice fatto che un tale potere non rientra tra quelli attribuiti all’ANAC), ma è innegabile che nella delibera si rinvengono autorevoli suggerimenti che pur dovranno avere un qualche valore:

  • l’Autorità ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni al fine di garantire, durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara
  • Le stazioni appaltanti adottano idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria.
  • A tal fine, è suggerita l’adozione dei comportamenti di seguito indicati:
      • la necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell’urgenza di approvvigionamento, di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l’agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza.
      • in linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti.
  • le stazioni appaltanti assicurano la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria. A tal fine, le stesse danno atto con avviso pubblico riferito a tutte le gare
      • della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, d
      • della nuova scadenza dei termini già assegnati così come ricalcolata con applicazione della sospensione di cui al citato decreto-legge, specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo;
      • concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria;
      • valutano la possibilità di rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dalla lex specialis di gara nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. 
  • etc. etc. etc.

Tutto ciò ricordato – e al di là di taluni ‘osservatori’ che vorrebbero sottolineare un clamoroso dietrofront dell’Autorità (quasi a mettere a mettere in forse l’indipendenza di ANAC dalle mutevoli strategie governative per la cd. FASE 2) – come deve essere davvero interpretata questa precisazione dell’ANAC?

Ha davvero un senso interrogarsi sulla portata di una mera precisazione su indicazioni neppure vincolanti?

A nostro parere no: è stato soltanto un aiuto per tutti quelli impegnati in una quotidiana lotta con la lingua italiana

Il resto non cambia. I pesanti ed autorevoli suggerimenti dell’ANAC sono ancora lì, immutati, scritti nero su bianco e chi non vorrà prestarle ascolto se ne assumerà la piena responsabilità.

 

P.S. Allo stesso modo resta immutata la disponibilità di AppaltiLeaks per qualsiasi contributo fosse richiesto sia nel caso di mancato rispetto delle indicazioni ANAC sia per l’assistenza legale, tecnica ed amministrativa di chi volesse presentare esposti e denunce nei confronti dei responsabili del procedimento e/o dei funzionari pubblici intenti a perseverare nel porre in atto azioni e provvedimenti in contrasto con gli interessi pubblici che la delibera intende tutelare.

AppaltiLeaks® – Riproduzione riservata – 21 aprile 2020

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