Dal quadro orario all’accordo quadro.

Grazie all’art. 409 della Legge di stabilità 2016, approvata su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quota del Fondo sanitario nazionale destinato alla cura di “malattie rare” è stata portata, dall’attuale 1 milione, all’astronomica cifra di 2 milioni di euro per il 2017 che poi diventeranno, addirittura, 4 nell’anno successivo. Tale stanziamento – finalizzato allo svolgimento di sperimentazioni cliniche concernenti l’impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare – andrà indirettamente a beneficio dei circa 2.000.000 italiani colpiti da tali rarissime patologie croniche, nella stragrande maggioranza potenzialmente mortali. Più o meno un euro a testa.

Grazie al Bando di gara DAC0.2016.0016 pubblicato da RFI — Rete Ferroviaria Italiana SpA, indirettamente controllata dal medesimo Ministero dell’Economia e delle Finanze, si darà il via, fra pochi giorni, all’appalto dei “Lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari, non interferenti con l’esercizio ferroviario; attività di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e trasloelevatori.” L’importo dell’appalto è pari 343.470.000 (Iva esclusa) ed è andrà direttamente a beneficio di soli 15 fortunati operatori economici che riusciranno ad aggiudicarselo. Più o meno ventitré milioni a testa. Ovviamente Iva esclusa.

Confrontando questi dati – solo apparentemente incomparabili – viene da pensare che l’applicazione pratica del principio di “allocazione ottimale delle risorse economiche e finanziarie statali” parta dal presupposto che la manutenzione di un casello ferroviario sia da considerarsi prioritaria rispetto al test di un medicinale che potrebbe dare qualche speranza di vita in più ad un neonato affetto da fibrosi cistica.

Evidentemente la sperimentazione clinica interessa meno della sperimentazione dell’accordo quadro.

E sì!

Perché anche questo mega appalto, che rischia di scivolare inosservato sull’onda della nuova moda degli appalti, ricorre all’istituto dell’accordo quadro che, come abbiamo avuto modo di accennare in un precedente articolo, tanto sta solleticando l’attenzione delle stazioni appaltanti.

Leggendo il bando di gara, si possono ipotizzare plurimi motivi per una sua impugnativa ed altrettante possibilità di controversie nel corso o all’esito delle relative operazioni di gara.

Ma il primo quesito che AppaltiLeaks avrebbe voluto porre alla stazione appaltante è questo: [highlights]“Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: si o no?”[/highlights]

Questo perché, in un primo momento, sembrerebbe – almeno in base a quanto riportato per ben quindici volte (una per ogni lotto previsto) – che il rinnovo sia espressamente ammesso per un ulteriore anno mentre poi, a pagina 16, il lettore si confonde e dubita della propria attenzione.

Giungendo al punto VI.1) del bando ci si accorge infatti che, nient’affatto, non si tratta di un appalto rinnovabile.

Bando – Pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

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Bando – Pagina 16

2

Con tutta probabilità la grande confusione, creata dal nuovo Codice degli appalti, in tema di proroga e rinnovo del contratto deve avere indotto l’estensore del bando ad adottare, nel dubbio, una “non scelta” in merito alla rinnovabilità o meno del contratto. Poco male se la differenza comporta ulteriori decine di milioni per i fortunati aggiudicatari.

[highlights]E, comunque, a quale “rinnovo” si riferirà mai il Bando?[/highlights]

A quello richiamato all’art. 35, comma 4, del DLgs 50/2016 che prevede che “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture … tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”.

O all’istituto della “ripetizione del contratto” che costituisce un’ipotesi di procedura negoziata ex art. 63, comma 5, del medesimo Codice?

O, invece, non c’entra nulla il rinnovo e trattatasi di proroga?

Ed in questo caso di “proroga tecnica” ossia quella che consente alla stazione appaltante di prolungare il contratto per un breve periodo per garantire la continuità della prestazione essenziale nelle more della conclusione delle procedure di scelta del successivo contraente (ingiustificabile stante, nel caso concreto, la possibilità di programmare ed espletare per tempo la successiva procedura concorsuale)?

O invece si vuol fare riferimento alla cd. proroga “contrattuale” che consente alla stazione appaltante di riservarsi la facoltà di richiedere al contraente privato la prosecuzione del contratto alle stesse condizioni? E se di quest’ultima si tratta come si può giustificare l’inciso previsto dal bando “ad insindacabile richiesta di RFI” con la necessità, notoria, che “l’amministrazione che intenda avvalersi della possibilità di proroga prevista dal bando dovrà analiticamente motivare le ragioni della sua scelta” (Cons. di Stato, 24.11.2011, n.6194)?

Ma passiamo oltre.

Proseguendo nella lettura, i dubbi e le perplessità si infittiscono a causa della modalità di indizione della gara: la procedura ristretta!

Anche su questo punto, RFI si mette in scia delle scelte adottate da altre stazioni appaltanti nell’allestimento di questa improvvisata ed affollata pinacoteca e, purtroppo, l’escamotage di rimandare alcune fondamentali informazioni al contenuto della “successiva lettera di invito” non aiuta certo a far chiarezza sul contenuto di questo bando e, soprattutto, non garantisce la piena trasparenza sulla procedura selettiva.

Vi è poi la previsione che “L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore”. Scelta, anche questa, mutuata da altre stazioni appaltanti, contrastante con una sana concorrenza che possa produrre benefici a favore della committenza e, con tutta probabilità, poi destinata ad essere elusa in fase esecutiva stante la ricorrente nebulizzazione del contratto grazie alla solita miriade di subcontratti (soggetti o meno ad autorizzazione) come il subappalto, la fornitura con posa in opera, i noli a caldo, i noli a freddo, etc. etc. Oltre che alla compiacenza dei soggetti preposti alla conduzione dell’appalto.

Proseguendo, ci si imbatte poi in un paragrafo (peraltro evidenziato in neretto) che potrebbe prestarsi ad una interpretazione confliggente con le disposizioni normative vigenti e con lo stesso contenuto di altra parte della lex specialis.

Com’è noto, anche il nuovo Codice ha sancito l’assioma della immodificabilità della composizione del RTI disciplinando, nel contempo, le eccezioni che possano giustificare una deroga all’applicazione di tale divieto.

Ebbene anche qui sussiste una contraddizione, si spera solo apparente.

Se, infatti, a pagina 6 è espressamente chiarito, correttamente, che “Salvo quanto disposto ai co. 17 e 18 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta”, in quella successiva è riportato quanto segue:

3

Di quale sostituzione, nella parte evidenziata in giallo, si starà parlando?

Certamente non ha nulla a che vedere con l’ipotesi del recesso ipotizzata nella frase precedente che, come ben si sa, comporta una mera modificazione in senso riduttivo del raggruppamento senza il subingresso di nessun nuovo operatore economico. Francamente non lo si comprende ed il dubbio si rafforza anche in considerazione del fatto che non è neppure specificato che la sostituzione di un’impresa raggruppata è ammessa con un’altra impresa purché quest’ultima faccia già parte del medesimo raggruppamento.

L’illustrazione degli altri aspetti sarebbe troppo lunga e non è questo il momento di declinarli tutti.

Un ultimo quesito però lo vorremmo porre.

Il “pittore” che ha realizzato la “tela” di questo accordo quadro (il cui importo complessivo supera quello dei 10 quadri più costosi di Picasso) si è attenuto alle Linee guida per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili adottate dall’ANAC con Determinazione n. 7 del 28 aprile 2015?

AppaltiLeaks resta a disposizione di chi abbia interesse per ogni eventuale approfondimento e assistenza di carattere tecnica, amministrativa e legale.

Soprattutto di quelli che non figureranno tra i quindici fortunati aggiudicatari.

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