Offerta economicamente più vantaggiosa: il caso della natura ibrida di un elemento di valutazione (fondamentale).

13.000.000 di euro si giocano tutti intorno ad un unico elemento di valutazione. Considerazioni ad alta voce su un gara di appalto indetta dal Consorzio di bonifica di Piacenza da seguire con attenzione (anche se il risultato è, di fatto, scontato già prima dell’apertura delle offerte economiche).
(prima parte) 

*  *  *

Questa volta ci occupiamo di una gara di appalto indetta dal Consorzio di bonifica di Piacenza per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione dello schema irriguo Arda nel contesto del distretto idrografico del fiume Po: miglioramento del sistema di adduzione e distribuzione per il risparmio idrico e per l’efficientamento dell’uso della risorsa a fini agricoli” (CIG 80750237C7 –Codice gara G00647).

Sul sito istituzionale, a differenza di quanto accade in altre stazioni appaltanti che nutrono una naturale disaffezione per la trasparenza (come, ad esempio, l’ANAS che non consente, ormai da anni, al comune cittadino neppure di conoscere nominativi degli appalti miliardari aggiudicati), tutta la documentazione è disponibile come previsto dalla Legge (segui questo link)

A dire il vero, siamo ‘approdati’ per puro caso nel sito istituzionale del Consorzio piacentino; stavamo infatti navigando alla ricerca dei qualche ennesimo “accordo quadro all’italiana” di cui vi scriviamo da anni denunciandone la totale illegittimità per l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto; quelli “stile ANAS” per intenderci, pesantemente (ma inutilmente, visto che nulla è cambiato) censurati dal MIT e dall’ANAC.

Poi, però, ci siamo fermati a leggere perché qualcosa non torna…

Il disciplinare di gara (tenuto conto del sistema di aggiudicazione prescelto, ovvero quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa) illustra il criterio di attribuzione dei punteggi per ciascuno dei seguenti n. 15 elementi e sub elementi di valutazione.

Focalizzando l’attenzione sull’elemento di valutazione n. 3 “Proposte migliorative relative a soluzioni tecniche per aumentare il risparmio idrico riducendo le perdite in corrispondenza dei nodi di derivazione verso la rete esistente consortile ci si accorge non solo del rilevantissimo peso specifico allo stesso attribuito (è infatti l’unico elemento, non suddiviso in sub-elementi, al quale sono stati riservati ben VENTIQUATTRO punti su 80) ma, soprattutto, anche della natura tabellare ad esso riconosciuta.

E’ possibile notare, infatti, che il Disciplinare di gara vincola l’attribuzione del punteggio a quanto contenuto in una apposita Relazione idraulica per mezzo della quale i singoli concorrenti dovrebbero “dimostrare l’incremento del risparmio conseguibile rispetto a quello ottenuto a seguito dell’implementazione del progetto posto a base di gara, considerando la riduzione delle perdite nelle tratte di distribuzione comiziale oggetto della proposta migliorativa”.

Ma vi è di più.

La lex specialis sul punto stabilisce, altresì, che l’offerta tecnica “dovrà essere precisa nella descrizione della proposta e dovrà utilizzare la codifica di progetto per l’esatta individuazione dei nodi oggetto di proposta migliorativa. I materiali preferenziali da utilizzarsi nella proposta dovranno essere conformi a quelli principalmente utilizzati dal Consorzio e quindi il PVC e il PE per le tubazioni e l’acciaio per le attrezzature idrauliche. Non saranno prese in considerazione le offerte di tipo generico e non accompagnate da idonea relazione idraulica. Detta relazione potrà prendere a riferimento quanto indicato nel bando nazionale di finanziamento dell’opera rispetto al risparmio idrico. Nella formulazione della proposta dovranno essere considerati inoltre: la praticabilità e l’economicità di gestione della soluzione proposta. Questi aspetti dovranno essere argomentati nella Relazione idraulica”.

Insomma, a leggere attentamente questa parte del bando, è di tutta evidenza che l’elemento in questione non possa, in alcun modo, essere equiparato a quelli cosiddetti ‘tabellari’ ma, piuttosto, a quelli ‘discrezionali’, bisognosi di una specifica valutazione comparativa da parte della commissione di gara; e quindi, sarebbe stato obbligato il ricorso al metodo del confronto a coppie analogamente a quanto già previsto per i sub criteri aventi la stessa natura (1.1, 1.6, 1.7, 1.10, 2.2 e 2.4).

Nel caso che si discute, infatti, sarebbe stato corretto e logico che la Commissione fosse onerata dal dover scrutinare il contenuto delle relazioni idrauliche allestite dai singoli concorrenti e dall’esprimere una valutazione di natura soggettiva prima di poter attribuire il relativo punteggio.

È di solare evidenza che non si tratta di accertare la presenza o l’assenza di una data qualità né l’entità della medesima presenza e, conseguentemente, la stazione appaltante ha clamorosamente errato nel prevedere il criterio tabellare, non vertendosi nella fattispecie in cui si possa assegnare un punteggio pari a zero al concorrente che non presenti il requisito richiesto e un punteggio crescente (applicando la prevista formula dell’interpolazione lineare) al concorrente che presenti il requisito richiesto con intensità maggiore.

E già solo per tale ragione la gara è a forte rischio di contenzioso…

Se poi si tiene conto dell’ulteriore previsione, sul punto, del Disciplinare (“Le proposte migliorative potranno prevedere interventi sia su sedimi del reticolo esistente già in disponibilità del Consorzio sia su sedimi oggetto di servitù di acquedotto apposta con il presente progetto. Non saranno invece prese in considerazione offerte che prevedano interventi su sedimi di proprietà private che richiedano espropri o apposizioni di servitù diverse rispetto a quelle previste in progetto”) non si può non convenire sul fatto che la Commissione – prima di attribuire il punteggio all’elemento di valutazione n. 3, sia pur per applicando la formula matematica stabilità dal bando – avrebbe dovuto svolgere un’attenta disamina del contenuto della Relazione idraulica e, quindi, accertare la fattibilità delle singole proposte migliorative e l’attendibilità dei risparmi idrici dichiarati dai relativi concorrenti per effetto di tali migliorie. Cosa che 

Per quanto ci risulta era infatti estremamente arduo, se non impossibile, proporre soluzioni tecniche migliorative su una gran parte dei canali della rete esistente di distribuzione di competenza del Consorzio.  

I tecnici di cui ci avvaliamo – tenendo conto della larghezza minima delle servitù nei canali – hanno evidenziato la necessità di rispettare, in fase esecutiva, il dettato dell’art.133 del R.D. n. 368/1904 (giustamente richiamato nello stesso sito del Consorzio di Bonifica) secondo cui è, ancora oggi, vietato in modo assoluto lo smovimento del terreno dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini. Sussistendo, quindi, l’assoluta inderogabilità dei limiti imposti dal predetto R.D. n. 368/1904 e la conseguente impossibilità di qualsiasi intervento manutentivo, lavorazione o nuova opera e/o entro una determinato zona di vincolo, il perimetro delle migliorie effettivamente ipotizzabili ed accoglibili pare fortemente ristretto e non giustificherebbe, prima facie, l’ampia differenziazione dei valori così come indicati dai vari concorrenti.

   

E, se tutto ciò non sarà smentito da trasparenti e legittime valutazioni tecnico-legali dei commissari di gara, l’acritica attribuzione dei punteggi su base tabellare rischia non solo di violare la par condicio tra i vari concorrenti ma anche di alterare, in modo irrimediabile, la stessa procedura concorrenziale ad ingiusto vantaggio di ‘chi l’ha sparata più grossa’.

Al fine di evitare inutili contenziosi e indagini, sarebbe invece opportuno che la Commissione si riunisse al più presto al fine di ri-verificare l’attendibilità dei ‘numeri’ dichiarati dai singoli concorrenti in relazione al risparmio idrico ottenibile per effetto delle soluzioni tecniche dagli stessi proposte e, qualora vi abbiano già provveduto, di darne formalmente conto nei verbali delle operazioni compiute.

Tanto più che, in base all’ultimo verbale del seggio di gara, nulla si dice (pare) in merito alla data e alle modalità di scrutinio e valutazione dell’elemento di valutazione n. 3 …!!  

Ed anche perché, nonostante le offerte economiche non siano state ancora aperte, una cosa è certa: nessun ribasso (per quanto elevato sia) sarà mai in grado di ribaltare la graduatoria parziale risultante all’esito della fase di valutazione delle offerte tecniche.

La distanza che separa il primo dal secondo classificato (10 punti) appare matematicamente incolmabile.

Anche se il secondo classificato, per assurdo, avesse proposto un ribasso del 60%, i venti punti incrementali non saranno comunque per lui determinanti ai fini dell’aggiudicazione: vincerebbe, con tutta probabilità, l’impresa COGNI Spa.

Di Piacenza.         

p.s.

Un’ultima annotazione importante per il caso che abbiamo discusso. L’ANAC con deliberazione del 12/6/2019 n.558 ha stabilito che a Commissione di gara deve valutare, per primi, i profili tecnici delle offerte, soggetti come tali a valutazioni discrezionali e, solo successivamente, i profili (quali quello del tempo) soggetti ad un automatismo di valutazione, in applicazione del principio di trasparenza. Ne consegue che la parte di offerta tecnica relativa ai profili “discrezionali” avrebbe dovuto, più opportunamente, essere contenuta in busta chiusa separata rispetto alla parte di offerta tecnica che riguarda elementi “tabellari” o “quantitativi”. E ciò anche se una  previsione di separatezza formale tra elementi tecnici valutabili con automatismi e elementi tecnici soggetti a giudizio discrezionale non si rinviene né nella  Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riguardante l’ “Offerta economicamente più vantaggiosa”, né nel Bando tipo ANAC n. 1/2017

– continua –

AppaltiLeaks® – Riproduzione riservata – 21 aprile 2020

Share the Post:

Articoli correlati

error: Content is protected !!