Il TAR MILANO piccona l’accordo quadro! Pronta una raffica di ricorsi in tutta Italia contro la nuova moda degli appalti pubblici.

L’avevamo previsto. (vedi articolo precedente)

E, in verità, non era difficile pronosticare che la modalità applicativa dell’istituto dell’accordo quadro – così come registrata nel corso dell’ultimo anno – avrebbe avuto vita breve.

Circa un anno fa, l’ANAS ha fatto da apripista e poi una moltitudine di stazioni appaltanti l’hanno seguita eleggendo l’accordo quadro a strumento principe (se non unico) per l’appalto di lavori, servizi e forniture.

Apparentemente nulla di strano, il codice degli appalti prevede infatti la possibilità di ricorrere a tale istituto il cui scopo dovrebbe (anzi deve) essere unicamente quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Purché, tuttavia, lo si faccia nel rispetto di tutti gli altri i principi stabiliti dalla normativa vigente: cosa che invece non sembra avvenire.

Progettazione inesistente, documenti di gara ridotti all’osso, violazione dei principi di massima concorrenza, scarsa trasparenza delle operazioni di gara, ostacolo alla partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese ed aggregazione artificiosa degli appalti sono sotto gli occhi di tutti ma si finge che non sia così.

Il discorso, ovviamente, è molto più ampio e complesso; ogni singolo bando va analizzato e studiato caso per caso.

[blockquote]Ma v’è di certo che gli appalti quadro, così come sino ad ora ideati ed utilizzati, sono nella stragrande maggioranza illegittimi ed a rischio di nullità per indeterminatezza dell’oggetto![/blockquote]

Mandare in gara una mera definizione dei lavori e/o dei servizi che si vorrebbero affidare significa sollecitare il mercato sul nulla.

Non specificare in alcun modo la localizzazione spazio-temporale, così come la caratterizzazione quantitativa, tipologica e tecnica delle lavorazioni e delle prestazioni che l’aggiudicatario dovrà rendere alla stazione appaltante, significa voler far “giocare al buio” i concorrenti.

Instaurare un contratto con un operatore economico sulla base di un’offerta proposta in assenza di un progetto verificato e validato non è altro che una “furbata” tutta italiana valida per eludere i più elementari principi degli appalti di lavori pubblici ed efficace fino a quando gli operatori del settore non decideranno di far saltare il tavolo di questo gioco d’azzardo pericoloso.

Ed avventurarsi in una verifica di anomalia per scrutinare la congruità delle offerte così sollecitate consente di far travalicare la discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione in un vero e proprio arbitrio per “scegliersi” l’aggiudicatario ed alterare la fisiologica concorrenza tra i vari ed i veri operatori economici del mercato di riferimento!

[blockquote] Emblematici sono i casi di alcuni appalti quadro per rifacimento delle pavimentazioni stradali affidati per milioni di euro ad imprese sprovviste perfino di una semplice vibrofinitrice……

O ancora quelli di progettazione per i quali sta per essere affidata la progettazione esecutiva di circa UN MILIARDO E DUECENTO MILIONI di euro di opere, senza che siano stati posti, neppure in visione, i relativi progetti definitivi……[/blockquote]

Ebbene, il TAR Milano ha fatto sentire la propria autorevole voce ed ha dato una, prima, vera e propria picconata alla fragile parete sulla quale tante stazioni appaltanti stanno “appendendo” le cornici vuote di questi illegittimi accordi quadro.

Nella Sentenza n.2057 dello scorso 07 novembre 2016, poi ripresa integralmente da numerosi altre decisioni della stessa Corte, i Giudici milanesi (nel riassumere, seppure per sommi capi, la disciplina normativa sugli accordi quadro) hanno accolto in pieno le lagnanze del ricorrente e, dopo aver ricordato che l’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 prevede, sì, che le stazioni appaltanti possano concludere accordi quadro (la cui definizione si rinviene nell’art.3, lettera “iii”, del medesimo decreto legislativo) ma questi ultimi “non devono essere utilizzati in modo improprio o distorsivo della concorrenza (considerando n. 61 della direttiva 2014/24/UE)”, hanno decretato l’illegittimità del bando di gara.

La fattispecie portata all’attenzione del TAR Milano ha riguardato alcuni aspetti specifici dell’appalto bandito da Arca – Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A, ma l’occasione è stata utile per affermare una serie di principi, quotidianamente, disattesi da molte amministrazioni aggiudicatrici:

  • la valutazione di legittimità di un bando finalizzato alla stipulazione di un accordo quadro costituisce di conseguenza un’operazione complessa, giacché le esigenze di flessibilità nella programmazione degli acquisiti, espresse dalla stazione appaltante, non possono comportare un uso distorto dell’istituto, né giustificano soluzioni della lex specialis lesive dei noti principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa;
  • quando il bando e gli altri atti di gara non indicano in maniera sufficientemente precisa e determinata i criteri per l’aggiudicazione dei futuri appalti specifici, rinviando spesso a successive e non ben determinate decisioni dei singoli enti, sussiste violazione dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in quanto si impedisce ai partecipanti di presentare offerte ben ponderate;
  • la lacunosità del bando e dei suoi allegati rende l’intera procedura illegittima e tale lacunosità si estende alle norme della lex specialis relative ai criteri di aggiudicazione dell’accordo quadro e degli appalti specifici.

E così via.

AppaltiLeaks continuerà a monitorare, come promesso, l’evoluzione di questa assurda vicenda e (nell’attesa che anche l’ANAC si occupi della questione) segnalerà i vari epiloghi dei numerosi ricorsi che inevitabilmente fioriranno sulle macerie dell’accordo quadro “all’italiana”.

[highlights]Gli operatori economici (imprese, società di ingegneria e consorzi) che hanno infruttuosamente partecipato a queste procedure o che non vogliono più investire tempo e denaro per gare di appalto così congegnate, possono contare sulla nostra rete di professionisti per un’immediata assistenza tecnica, legale ed amministrativa volta a tutelare i loro interessi.[/highlights]

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