Autostrade: fuori dai giochi chi non ha acquistato alcune attrezzature ma vuole noleggiarle. Chiarimento illegittimo e indebita restrizione della concorrenza?

Fra pochi giorni scadrà il termine previsto per la presentazione delle offerte per la partecipazione alla procedura di appalto di Autostrada per l’Italia denominata 037/CA/19 indetta per la conclusione di un Accordo Quadro per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione delle opere strutturali ed infrastrutturali del corpo autostradale, comprese le apparecchiature strutturali speciali ricadenti nelle Tratte Autostradali di competenza DT6” (CIG 7967795071).

Un appalto dell’importo complessivo a base d’appalto di ben 19.900.000 euro!!

Lasciamo stare le considerazioni a proposito dell’assoluta indeterminatezza dell’appalto (trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria, dovrebbero esserci a base di gara i relativi elaborati progettuali per consentire ai concorrenti di formulare offerte serie e consapevoli e non, come inevitabilmente accadrà, totalmente “al buio”) e concentriamoci su una specifica previsione (vedi parti evidenziate) del Bando di gara pubblicato sulla GURI n.88 del 29 luglio 2019.

Relativamente al Sub-criterio 4.2 – Macchine e Attrezzature (per i quali verranno attribuiti 10 punti fondamentali per accaparrarsi la commessa) la lex specialis prevede espressamente quanto segue:

Il Concorrente deve dimostrare di avere la DISPONIBILITÀ delle seguenti macchine/attrezzature:

  • N° 01 (una) Macchina idrodemolitrice (tipo IDROMIG 1500 o equivalente con pressione massima di esercizio 2500 bar -1800 g/min e portata 15 lt/min -1800 rpm).
  • N° 01 (una) Centralina elettronica per sollevamento completa di martinetti (tipo centralina oleodinamica ENERPAC EVO 8 o equivalente, dotata di sistema sincronizzato a 8 vie a semplice. Doppio effetto e combinazione di entrambi, controllo PLC con centralina idraulica e pressione massima 700 bar, portata massima 2.1 lt/min e sistema completo di martinetti idraulici con testina oscillante e ghiera di sicurezza).
  • N° 01 (un) By-bridge (tipo by-bridge BARIN MOD. BARIN ABC 170/190 LS o equivalente).
  • N° 01 (una) Piattaforma by bridge (tipo piattaforma by bridge WEICO MOD. MBL 1.750 T/AB 19 o equivalente, massima estensione orizzonta le sotto il pOl1te 17,50 metri massima estensione verso il basso 20,00 metri e massima altezza di lavoro raggiungibile 22,50 metri).
  • N° 01 (una) Autopiattaforma aerea (tipo piattaforma BIZZOCCHI MOD. CTE B-Lift 510HR o equivalente, altezza di lavoro 50,50 metri massima estensione orizzontale sotto il ponte 17,50 metri, massima estensione verso il basso 20,00 metri e massima altezza di lavoro raggiungibile 22,50 metri).
  • N° 01 (una) Piattaforma semi movente verticale (tipo Liftlux MOD. JLG 245-25 o equivalente, altezza piattaforma elevata 24,50 metri, portata massima 600 kg, larghezza totale 1,24 metri)

La DISPONIBILITÀ dovrà essere dimostrata allegando all’offerta tecnica: un idoneo titolo di POSSESSO (ad esempio copia conferme del libretto attestante la proprietà del mezzo ovvero mediante le produzione di idoneo titolo di possesso, etc.)”

Senza voler ricordare i principi base del diritto privato (secondo cui per disponibilità si intende la facoltà di disporre di un bene, cioè di possederlo e utilizzarlo liberamente), è di solare evidenza che il bando di gara abbia, correttamente, previsto che i concorrenti debbano dimostrare il mero possesso dei macchinari sopra elencati e non, anche, la proprietà; tanto più per il fatto che a causa della già denunciata indeterminatezza dell’appalto non è, affatto, scontato il loro necessario impiego per l’esecuzione dei lavori.

E invece no …

Come ci hanno segnalato stamane diversi operatori economici (che durante le ferie agostane avevano, comunque, lavorato per allestire le proprie offerte), i chiarimenti pubblicati da Autostrade vanno in altro senso e non solo appaiono affetti da illegittimità ma anche viziati da illogicità manifesta e da un evidente eccesso di potere volto (consapevolmente o meno) ad un’indebita violazione del principio di più ampia concorrenza.

Un operatore ha, infatti, posto il seguente quesito “Si chiede di confermare la possibilità di comprova del possesso di “macchine e attrezzature” mediante dichiarazione di impegno da parte di terzi, a mettere a disposizione, per tutta la durata contrattuale, mediante eventuale successivo contratto di nolo, le macchie e attrezzature richieste”.

E la risposta è stata la seguente “5) Il requisito può essere dimostrato sia mediante attestato di proprietà (ad es. copia conforme del libretto attestante la proprietà del mezzo), o contratto di leasing efficace alla data di offerta”.

I chiarimenti non sono, com’è noto, idonei ad introdurre requisiti di partecipazione o motivi di esclusione, dovendo questi ultimi essere correttamente individuati nella lex specialis fin dall’avvio della procedura. Nel caso che discutiamo, invece, il chiarimento fornito dalla stazione appaltante (segui questo link per scaricarli)costituisce un’illegittima integrazione della lex specialis e deve, conseguentemente, ritenersi fonte di ingiusta penalizzazione di tutti quei concorrenti che non abbiano acquistato i macchinari de qua ma bensì programmato il relativo noleggio.

Va peraltro rilevato che, laddove la disciplina degli appalti pubblici non fosse ritenuta sufficiente per dedurre la nullità del ‘chiarimento’ fornito, potrebbe farsi appello alla logica per giungere alla medesime conclusioni.

Basta pensare, infatti, che, seguendo i ‘canoni ermeneutici’ della stazione appaltante, si giungerebbe al paradosso per il quale i fatidici 10 punti potranno essere attribuiti ad un operatore economico che ne abbia, sì, la proprietà ma non il possesso (perché ad esempio li abbia dati in pegno o gli siano stati pignorati) e non, invece, ad un suo potenziale concorrente che, pur avendo optato per un mero noleggio, ne possa disporre liberamente, avendoli lì sul piazzale della propria azienda pronti per l’uso.

O, ancora, essere ‘regalati’ a chi abbia sottoscritto un contratto di leasing ma che non intenda riscattare il macchinario e non, invece, a chi possa immediatamente utilizzarlo grazie ad un valido contratto di comodato.

Cosa succederà? L’ANAC farà sentire la propria voce? La stazione appaltante rivedrà la propria posizione in ‘zona Cesarini’ uniformandosi ai chiarimenti dalla stessa forniti in altre identiche procedure di gara dalla stessa bandite recentemente?

Non è dato saperlo. Noi seguiremo la vicenda (che probabilmente sfocerà in un contenzioso) e continueremo ad assistere chi vorrà avvalersi della consulenza della nostra rete di professionisti.

AppaltiLeaks® – Riproduzione riservata – 30 agosto 2019

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