Rating di legalità. Come conquistare le agognate “tre stelle” (in un mondo di illegalità).

Lo scorso 12 settembre 2016, è stata pubblicata,  sulla Gazzetta Ufficiale 12/09/2016, n. 213 (qui il testo), la Delibera 13 luglio 2016, n. 26166 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) modificativa del regolamento attuativo in materia di rating di legalità.

L’art. 83, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice degli Appalti), ha istituito presso l’ANAC il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, che, previo rilasciano di apposita certificazione dell’Autorità di Cantone consente all’operatore economico di di godere di speciali premialità in fase di qualificazione nell’ambito delle procedure di gara cui intende partecipare.

Il sistema del Rating di impresa è costruito dal legislatore come obbligatorio e non opzionale, come è, invece, quello di legalità.
Tuttavia, dal momento che ai sensidell’art. 83, comma 10, il Rating di impresa tiene conto anche di quello di legalità, vi é un incentivo per le singole imprese a richiedere anche quest’ultimo al fine di incrementare il proprio livello reputazionale.

I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’AGCM, ai sensi dell’articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell’impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, all’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto.

Per ottenere il punteggio minimo ed indispensabile (una ★) all’acquisizione del rating di legalità, l’operatore economico é tenuto a rendere una serie di dichiarazioni circa la sussistenza di una serie di requisiti (quelli elencati all’art. 2, commi 2 e 3, del nuovo Regolamento) utilizzando una specifica modulistica e seguendo prestabilite modalità di inoltro.

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[highlights]Sin qui sembrerebbe tutto condivisibile se non fosse per l’inspiegabile sbarramento previsto anche solo per poter, semplicemente, inoltrare la domanda.[/highlights]
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Occorre infatti:

  1. avere una sede operativa nel territorio nazionale;
  2. aver raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating (riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge);
  3. e risultare iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni;

Tenuto conto che l’art.30, comma 7, del “nuovo” Codice Appalti prevede, espressamente, che “I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese” non si comprende francamente il motivo di stabilire una soglia di fatturato così elevata (soprattutto in anni di crisi economica profonda come quelli che ci siamo lasciati alle spalle). Se poi teniamo conto che, in nome della solo declamata volontà di “favorire la massima concorrenza“, si dovrebbe agevolare la partecipazione di operatori economici localizzati all’estero e sostenere la crescita delle nuove aziende, crescono i dubbi sulle ragioni logiche che sottendono alla necessità di una sede operativa in Italia ed una “anzianità” di iscrizione al Registro imprese. 

[blockquote][highlights]Ma tant’è. E purtroppo per molti, l’impossibilità di ottenere il rating di legalità (anche nella sola sua dimensione minima) potrà giocare brutti scherzi in caso di partecipazione alle gare da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa dove, come noto, anche un solo punto di differenza può far sfumare la possibilità di aggiudicarsi l’appalto.[/highlights] [/blockquote]

Ma ritorniamo a chi ha ricevuto la prima stelletta.

Da qui in poi la strada è tutta in salita ed il “punteggio base” sarà incrementato di un “più” (+) al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

  • rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’interno e dalla Alleanza delle cooperative italiane in data 14 novembre 2013 e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell’interno con altre associazioni imprenditoriali, nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
  • utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
  • adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità;
  • di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);
  • di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;
  • di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★ ★ ★.

Insomma, un meccanismo bizantino (retaggio di una vecchia tradizione burocratica dura a morire) che funziona come una sorta di patente a punti che può essere “sospesa o ritirata” (nelle ipotesi previste dall’art. 6 del regolamento) o “decurtata” (“Il punteggio e’ ridotto di un segno + ove nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del DPR 207/2010 risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.“)

[blockquote][highlights]Forse, sarebbe più premiante (e giusto) attribuire le tre stelle (o meglio ancora garantire un appalto con affidamento diretto o un’azzeramento del ribasso di aggiudicazione) a quegli operatori economici che si determinassero a denunciare i responsabili del procedimento, direttori dei lavori e direttori operativi che trattengono sulle loro scrivanie gli stati di avanzamento in attesa di ricevere una “visita di cortesia”, che impongono fornitori o subappaltatori, che calibrano la propria indulgenza in relazione alle “attenzioni” riservate loro dall’appaltatore o che fanno sbocciare “accordi bonari” sul fertile terreno di una progettazione carente.[/highlights][/blockquote]

Ma così non è.

Ed ecco, quindi, pronto un nuovo farraginoso meccanismo costruito sulle solite autodichiarazioni (per carità rese, ai sensi del solito DPR 445/2000, nella consapevole assunzione delle responsabilità penali in caso di falsità e mendacia…) ed imbastito da una serie di ulteriori orpelli di inutile “carta” che, poco, o nulla potrà veramente dire sul grado di legalità raggiunto dall’operatore economico e, ancor meno, su quello “perso” una volta che questi sia entrato in contatto con la molti dei soggetti preposti alla conduzione dell’appalto ….. (e se c’è chi si sente offeso da quest’ultima dichiarazione, AppaltiLeaks è pronta a mettere a disposizione la propria rete di professionisti per fare un dettagliato ed approfondito screening della sua attività tecnica ed amministrativa degli ultimi anni ed a trasmetterne gli esiti alla magistratura competente).

Ad ogni modo, le novità di questa “nuova Era” della normativa degli appalti è questa ed occorre tenerne conto, dandosi da fare per ottenere il rating di legalità e proseguire tutto il percorso (se del caso avvalendosi di un’assistenza specialistica) per raggiungere il grado di capitano: quelle con le tre stellette!

Poi, tutto può continuare come prima.

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