Stop a riserve e revisioni prezzi senza Collegio Consultivo Tecnico.

La ritardata o omessa istituzione del Collegio Consultivo Tecnico (anche per gli accordi quadro) impedisce la trattazione delle riserve contabili e la risoluzione di qualsiasi controversia tra stazione appaltante e appaltatore; anche per le revisioni prezzi. Alto rischio corruzione per i RUP e le stazioni appaltanti che non vi abbiano già provveduto.

Lo scorso 7 marzo è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 55, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili 17 gennaio 2022 n.12 (“Adozione delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”) che, tra l’altro, prevede quanto segue:

  • 1.2.3. Rientrano nell’ambito di applicazione della norma i contratti stipulati attraverso accordo quadro con uno o più operatori economici. Nel caso di accordi quadro stipulati con un singolo operatore economico l’importo di riferimento e’ quello dell’accordo quadro stesso. Nel caso di accordi quadro stipulati con più operatori economici, l’importo di riferimento e’ quello dei singoli accordi attuativi
  • 1.2.5. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020 di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice, fermo quanto previsto dal paragrafo 2 delle presenti linee guida relativamente alla costituzione del CCT le parti sono tenute a stipulare un apposito atto aggiuntivo nel quale procedono all’individuazione della tipologia di questioni deducibili al CCT, con gli effetti di cui all’art. 808-ter del codice di procedura civile, anche già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, purché non già definite.
  • 1.3.1. Per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la costituzione del CCT è obbligatoria i sensi del secondo periodo del comma 1 dell’art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 anche per i contratti in esecuzione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 76/2020, e anche se affidati sulla base di una disciplina previgente al codice.
  • 2.3.1. L’inottemperanza dell’obbligo di costituzione del CCT, ovvero il ritardo nella costituzione dello stesso, nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dell’obbligo di cui all’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020 ed e’ valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, sotto il profilo della c.d. buona fede contrattuale.
  • 2.3.2. Ove la costituzione del CCT non sia intervenuta nei termini previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto-legge n. 76/2020, il responsabile dell’unità organizzativa di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge n.241/1990 esercita il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell’organo di governo della stazione appaltante, nei termini ridotti di cui all’art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241/1990;
  • 3.3.1. All’atto della costituzione del CCT, le parti hanno l’onere di fornire allo stesso tutta la documentazione inerente al contratto. Nel caso in cui la costituzione intervenga quando l’esecuzione è in fase avanzata, al CCT deve essere trasmessa tutta la documentazione che ha già generato riserve ovvero problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunziarsi, incluse le relazioni ove disponibili del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle riserve dell’appaltatore.

Da una lettura sistematica delle predette Linee Guida ed in particolare delle disposizioni sopra elencate alla luce delle normativa vigente, è evidente che il Legislatore abbia definitivamente cristallizzato le imprescindibili funzioni di assistenza riservate al Collegio Consultivo Tecnico per evitare controversie o dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso della durata dell’appalto, per la risoluzione delle stesse una volta insorte nonché per l’indicazione delle migliori soluzioni atte a garantire la celere e corretta esecuzione delle lavorazioni affidate all’appaltatore.

Lo scopo dell’istituzione del CCT è, infatti, quello di sovraintendere all’intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull’esecuzione, evitare ritardi e omissioni nell’adozione (da parte dei soggetti preposti alla conduzione dell’appalto) dei provvedimenti necessari per ovviare a qualsivoglia criticità e fare in modo che questi ultimi, laddove adottati, non siano il frutto di accordi più o meno trasparenti e illeciti tra RUP e DL, da un lato, e appaltatore, dall’altro lato. Tanto più se dalla mancata o illegittima risoluzione di tali criticità ne possa derivare un danno per l’Erario. 

Insomma, un organismo di efficienza e garanzia che porrà fine, una volta per tutte, all’incapacità (nel migliore dei casi) o ai personali interessi dei tanti funzionari pubblici che – per occultare errori progettuali, esercitare arbìtri o preservare il proprio potere in cambio di indicibili ‘attenzioni’ da parte dell’appaltatore – ritardano il doveroso avvio delle procedure di accordo bonario, rigettano immotivatamente il giusto riconoscimento di danni e indennizzi conseguenti all’anomalo andamento dei lavori, impediscono una celere liquidazione delle compensanzioni dovute per il rincaro dei materiali e, perfino, omettono di redigere e approvare le perizie di varianti, tecniche e/o suppletive, anche laddove tali modifiche contrattuali siano l’unica strada per ovviare ad un carente o errato progetto esecutivo.

Negli ultimi mesi, associazioni di categoria, esperti di lavori pubblci, giornalisti e autorevoli esponenti del mondo della politica, delle istituzioni e dell’economia si rincorrono sulle pagine dei giornali e nei convengni di tutta Italia per sollecitare una soluzione definitiva capace di contrastare l’imprevedibile e straordinario aumento dei prezzi dei materiali di costruzione così come gli imprenditori continuano a lamentarsi dell’eccessiva onerosità sopravvenuta e della, conseguente, impossibilità di eseguire i lavori mentre, nelle stazioni appaltanti, i RUP e i Direttori dei lavori (comodamente seduti sui divani dello smart-working e con la serenità di uno stipendio che comunque, a fine mese, arriverà) leggono svolgliatamente le istanze, le diffide e la corrispondenza degli appaltatori senza far nulla per rimuovere le criticità di cui abbiamo accennato. 

Ebbene, grazie all’obbligatorietà della costituzione del Collegio Consultivo Tecnicoanche per gli accordi quadro (che costuiscono da anni lo stratagemma per mandare in gara miliardi di euro senzo lo straccio di un progetto e ‘tenere al guinzaglio’ l’appaltatore con la minaccia di non attivare ulteriori contratti applicativi)la festa per le stazioni appaltanti pare poter volgere al termine.

E’ però necessario che le imprese e i loro consulenti facciano la propria parte e, se proprio necessario, denuncino alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei conti la ritardata/mancata costituzione del Collegio Consultivo Tecnico: unica e concreta possibilità per evitare di impantanarsi nelle aule dei tribunali, trattare e risolvere velocemente le riserve iscritte in contabilità, ottenere compensazioni e revisione prezzi e, soprattutto, poter eseguire i lavori senza assumere le responsabilità, civili e penali, di un progetto esecutivo irrealizzabile, carente e/o errato.

In difetto, nessuno potrà più lamentarsi: chi eviterà di pretendere la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (come detto obbligatori anche per gli accordi quadro) si rivelerà come appaltatore disonesto, amico dell’opacità amministrativa e, anch’egli, intollerante ad un organo terzo che potrebbe ostare alla realizzazione di accordi sottobanco con RUP/DL di ogni genere e tipo.

E non basta: il rischio è ancora maggiore! La ritardata o mancata costituzione del Collegio Consultivo Tecnico impedisce di fatto, d’ora in poi, che la trattazione delle riserve possa essere avviata e/o conclusa senza il coinvolgimento di tale organo obbligatorio e pone fuori dal perimetro della legalità le revisioni prezzi, le perizie di variante (anche senza aumento di spesa) e qualsiasi altro accordo tra stazione appaltante e appaltatore sottoscritto per evitare l’insorgere di una controversia.

O, anche soltanto, per risolvere il problema dei gravi disagi che si stanno ripercuotendo sul regolare svolgimento dei lavori, che causano oneri ormai non sono più sostenibili e che giustificherebbero il fermo delle attività per evidente squilibrio del sinallagma contrattuale.

Tutte circostanze queste che, comunque, le imprese concorrenti, i giornalisti di inchiesta, i dipendenti onesti e gli analisti del settore sono invitati a segnalare alle autorità competenti.

 

AppaltiLeaks® – Riproduzione riservata – 1° aprile 2022

Share the Post:

Articoli correlati

error: Content is protected !!