Il Ministero manda in frantumi l’accordo quadro di ANAS Spa. Illegittimo!

E la corda, alla fine, si è spezzata …

A Porta Pia, evidentemente, c’è qualcuno che presta la sua cortese attenzione agli interventi pubblicati su AppaltiLeaks ed il Ministero delle Infrastrutture (ossia l’ente concedente cui spetta l’esercizio delle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa sui concessionari stradali ed autostradali) si è deciso, finalmente, a far sentire la propria autorevole voce.

Per di più nei confronti di ANAS Spa, la più grande stazione appaltante che si occupi di infrastrutture stradali, di cui censura pesantemente il comportamento sulla base delle norme legislative vigenti.

L’abbiamo scritto e riscritto: gli accordi quadro (e non solo quelli dell’ANAS) così come “congegnati” sono illegittimi per contrarietà al codice degli appalti e nulli per l’indeterminatezza dell’oggetto.

Ma niente, sembrava che a nessuno importasse della questione.

Anzi. Qualcuno si è perfino illuso di essere nel giusto: testa alta e petto in fuori, incurante delle critiche ricevute ed ingenuamente rassicurato dai servili applausi dei propri collaboratori.

Chi ci segue sa bene che è, ormai, più di un anno che AppaltiLeaks denuncia l’uso distorto e l’abuso che, quotidianamente, si fa di questo istituto grazie ad inesistenti progettazioni, documenti di gara ridotti all’osso, violazioni del principio di massima concorrenza, scarsa trasparenza delle operazioni di gara, ostacolo alla partecipazione da parte di micro, piccole e medie imprese, artificiose aggregazioni degli appalti e verifiche di anomalia stile “trattativa privata”  tanto da farlo divenire una ghiotta occasione per cedere, con maggior facilità, in tutto (o in parte) il contratto a terze imprese.

Ma veniamo alla notizia di oggi, diffusa da Il Sole 24Ore, secondo cui il Ministero retto da Graziano Del Rio risulta essere entrato a gamba tesa sull’utilizzo che, in Via Monzambano, si fa dell’accordo quadro per l’assegnazione di lavori.

La misura era evidentemente colma e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è la maxi-gara per la gestione degli appalti relativi alla messa in sicurezza ed all’adeguamento della statale 131 «Carlo Felice» in Sardegna (il bando ancora aperto, scade infatti il prossimo 22 giugno) anche se la nuova direzione appalti dell’ANAS Spa ha disseminiato, in tutta Italia, una miriade di identiche procedure di appalto attivate, per centinaia (si, centinaia!) milioni di euro, facendo ricorso all’istituto oggi disciplinato dall’art.54 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Secondo quanto riferito dal quotidiano economico di Confindustria, “a sollevare la questione è stata la Direzione generale per le strade e le autostrade di Porta Pia che in una missiva inviata all’ex ente strade a fine maggio ha pesantemente contestato la procedura scelta per assegnare l’intervento, diviso in tre lotti, per un totale di 135 milioni. Invece di passare per un normale appalto di lavori, la società ha scelto la formula dell’accordo quadro (…)  «in contrasto con tutto il quadro normativo di realizzazione delle opere pubbliche».

Sempre in base a quanto pubblicato dal Sole 24Ore – che, in verità, nel passato aveva entusiasticamente avallato il comportamento di ANAS (vedi link) – “il Ministero delle Infrastrutture chiarisce innanzitutto che l’utilizzo dell’accordo quadro deve essere limitato «oltre che ai servizi e alle forniture, ai soli lavori di manutenzione o comunque aventi caratteri di ripetività e serialità, ovvero per quei lavori da effettuarsi con una serie di interventi, non predeterminati nel numero, in un determinato arco di tempo». «Certamente», si obietta nella lettera firmata inviata dalla direzione generale, l’accordo quadro non può essere usato «per quei lavori di piccole opere o di più opere racchiuse in un progetto unitario (come nel caso in oggetto). In questi casi, continua il Mit, bisogna passare per uno «specifico bando di gara per individuare l’operatore economico in grado di realizzarlo alle migliori condizioni tecnico-economiche». Al contrario, si legge sempre nella lettera, la scelta operata dall’Anas fa sì che l’accordo quadro non si possa distinguere «in alcun elemento da un normale appalto di lavori e risulterebbe che le due opzioni dell’appalto e dell’accordo quadro» siano apparentemente «non solo possibili ma anche utilizzabili indifferentemente per una medesima fattispecie»”.

E non basta.

Perché nell’articolo pubblicato su Edilizia e Territorio si dà conto anche delle gravissime “altre criticità specifiche rilevate nel bando tra cui «l’indeterminatezza dell’oggetto dell’accordo quadro, relativo all’esecuzione di lavori, in assenza di un progetto esecutivo approvato». La conclusione della direzione generale è che, seppure «formalmente coerente» con l’articolo che disciplina l’accordo quadro, il bando «risulta in contrasto, in generale, con tutto il quadro normativo di realizzazione delle opere pubbliche» visto che attraverso il nuovo codice si è stabilità «la necessità di realizzare le opere pubbliche sulla base di una progettazione esecutiva (con limitate eccezioni) e di un corrispondente quadro economico al fine di garantire la necessaria qualità tecnica delle opere pubbliche e di dare certezza di tempi e costi di realizzazione». Principi che attraverso l’uso dell’accordo quadro fatto dall’Anas, scrive il Mit, «risultano completamente disattesi»”.

Insomma, una solenne bocciatura a 360° da parte del MIT che sembra un condensato delle denunce di AppaltiLeaks e di tutte le contestazioni che, nel corso degli ultimi mesi, sono state avanzate da centinaia di piccole e medie imprese oltre che da professionisti dell’ingegneria (eh si, perché l’ANAS ha anche avuto l’ardire di bandire affidamenti di “progettazione esecutiva”, per centinaia di milioni di euro, senza neppure porre in visione, tra gli atti di gara, i relativi progetti definitivi ….; assurdo ma purtroppo è così).

Secondo quanto riferito nell’articolo in rassegna, piuttosto che correre ai ripari (e casomai rimuovere dal proprio incarico chi ha così clamorosamente fallito nel rispettare la normativa vigente volendo illudere, un intero Paese, di aver scoperto la formula magica per risolvere tutti i problemi degli appalti), l’ANAS avrebbe messo in dubbio le valutazioni del Ministero vigilante e, di fatto non tenendole in alcun conto, intenderebbe proseguire per la propria strada incurante di chi ha il potere/dovere di fare in modo che gli appalti siano svolti regolarmente.

Non sappiamo se lo scontro si sposterà, come anticipato, nelle stanze dell’ANAC né quale sarà la posizione che questa assumerà; anche perché, fino ad oggi, risulta che l’ente autorevolmente presieduto dal Dott. Cantone (che ammise in un fuori onda delle Iene che “l’ANAS non cambierà mai“), non abbia avuto l’occasione di occuparsi di quello che è ormai diventato un vero e proprio scandalo sotto il sole.

Forse sarebbe stato più opportuno (ma siamo in Italia…) adeguarsi alle direttive ministeriali o impugnarle dinanzi alla magistratura amministrativa (ma con tutta certezza ne conseguirebbe un’ulteriore clamorosa bocciatura).

Di certo c’è che, a brevissimo, sarà comunque depositata la sentenza di un TAR per una importante controversia (unica a quanto ci risulta) instaurata da una coraggiosa impresa di costruzioni proprio contro ANAS proprio per questi motivi.

AppaltiLeaks ha potuto, in anteprima, leggere sia il ricorso sia la corposa consulenza tecnica ad esso allegata ed ha verificato che, tra i vari motivi di doglianza dell’operatore economico, sono stati affrontati tutti i punti oggi denunciati dal Ministero di Porta Pia ed in particolare due: l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto (la documentazione di gara sulla quale si è, infatti, svolto il “confronto concorrenziale” si sostanziava, esclusivamente, in una semplice ed inutile planimetria dei tratti di strada dove avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori, senza alcuna localizzazione o caratterizzazione quantitativa, tipologica o temporale degli stessi…. sic!) e l’illecito ricorso all’istituto dell’accordo quadro che, per questioni di buon senso ancor prima per il doveroso rispetto dei principi base della normativa in materia di appalti pubblici, può essere utilizzato solo ed esclusivamente per interventi di manutenzione ordinaria (e non anche quindi per il lavori di manutenzione straordinaria come il rifacimento dell’intera pavimentazione stradale) vigendo per la stazione appaltante l’espresso divieto di ricorrervi “in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza”.

Ma di questa vicenda AppaltiLeaks darà conto ai propri lettori non appena sarà depositata la relativa sentenza e che, nella denegata ipotesi non fosse favorevole all’impresa, sarà sicuramente impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.

Tanto più oggi che il Ministero delle Infrastrutture si è apertamente schierato contro la stazione appaltante contestandone, giustamente, il comportamento.

AppaltiLeaks, per adesso, resta a guardare e ad informare circa gli sviluppi di tali procedure.

E, se richiesto, a supportare gli operatori economici del settore sia ai fini della partecipazione alla gara sia nella fase esecutiva.

08 giugno 2017

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