Questa volta saremo brevissimi: un rapidissimo flash iniziale sulla Gara ANAS GE 17-19 ed alcune osservazioni sull’ennesimo appalto, ormai alle battute finali, fuori dalla luce dei riflettori della trasparenza e della pubblicità. Nonostante i QUARANTASETTE MILIONI in ballo.
Eh sì, perché – nonostante l’obbligo normativo previsto dall’art. 29 del vigente Codice (che le Autorità continuano, inspiegabilmente, a tollerare) – nulla della procedura di gara è disponibile sul sito istituzionale di ANAS Spa. Alla faccia della trasparenza e degli obblighi di pubblicità, in nessuna delle tante sezioni (e benché meno in quella, beffardamente, intitolata “Amministrazione Trasparente”) è possibile trovare almeno un atto delle operazioni svolte dalla Commissione di gara (nominativi, curriculum dei commissari, verbali sedute pubbliche, verbali sedute riservate, soccorsi istruttori, etc. etc.). Oggi come all’epoca della gestione Armani.
E, quindi, siamo costretti a fare riferimento al solo ‘tabellone’ finale, gentilmente, messo a nostra disposizione da un concorrente.
Queste le considerazioni che vogliamo condividere con i nostri lettori:
1) Controllando i risultati esposti nel prospetto inviato ai concorrenti (e limitando, per brevità, l’esame ai soli primi tre concorrenti) è possibile notare due cose. La prima è proprio il fatto che, in questa gara, il relativo disciplinare prevede ‘stranamente’ sia la riparametrazione sia la doppia riparametrazione. Un’operazione matematica di cui abbiamo già scritto in passato (per approfondire vai all’articolo Critiche e cattivi pensieri sul perché la “doppia riparametrazione” non viene prevista nei bandi di gara?) che nella stragrande maggioranza degli appalti di ANAS spa (e tanto meno negli accordi quadro) non viene però mai contemplata. Chissà quale sono le ragioni di tale diverso modus operandi …? La seconda osservazione, invece, riguarda l’errata applicazione della riparametrazione iniziale che, come è noto, deve essere operata sul punteggio di ciascun elemento di valutazione poiché ogni eventuale loro accorpamento condurrebbe a un’iniqua svalutazione di alcune componenti dell’offerta tecnica a vantaggio di altre. Tale principio risulta confermato sia dalla giurisprudenza che dalla stessa ANAC che nelle Linee Guida sull’OEPV precisa che “La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta, in modo che, in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte”. L’equilibrio auspicato dalle Linee-Guida deve, pertanto, sussistere non solo tra l’offerta tecnica e l’offerta economica ma tra “tutte le componenti” dell’offerta. Analizzando il già citato tabellone è possibile notare, invece, che questo semplice principio non sia stato rispettato e, forse per disattenzione, il ricalcolo è stato erroneamente operato avendo riguardo ai macro-criteri di valutazione e non, invece, ai sub-criteri per i quali era espressamente correlato un proprio punteggio massimo conseguibile dagli operatori economici. Va da sé che il risultato sia differente anche se, nonostante la forte riduzione della distanza tra i concorrenti, la ‘graduatoria’ rimane immutata.
2) L’effetto delle doppia riparametrazione va poi correlato al fatto che, nella gara in argomento, circa un terzo dei punteggi previsti per l’Offerta Tecnica (22 su 70) sono stati attribuiti con il cd. metodo “on/off” cioè con un sistema automatico per il quale tutti sono portati ad offrire la totalità delle prestazioni premiate, così da non concedere alcun vantaggio ai competitors. Un sistema, peraltro, tanto più irragionevole e contraddittorio se rapportato alla ricorrente e diffusa identicità degli altri punteggi attribuiti in modo discrezionale e con ignote giustificazioni. Tali tecniche di scrutinio delle offerte hanno comportato, nel risultato, un sostanziale appiattimento di tutte le offerte presentate in gara (solo 13 punti di scarto tra la prima e l’ultima) non consentendo una reale valutazione della qualità tecnica delle singole proposte avanzate dai concorrenti.
3) Al secondo posto in graduatoria, figura una certa impresa AMEC che secondo la magistratura sarebbe riconducibile agli imprenditori Mimmo Costanzo e Concetto Lo Giudice, arrestati la scorsa settimana nell’ambito dell’operazione della Guardia di Finanza denominata “ARCOT”. AMEC – come hanno chiarito i giornalisti del quotidiano MeridioNews, Dario De Luca e Simone Olivelli (segui il link) – non sarebbe altro che l’acronimo di “Ancora Mimmo E Concetto”. Sì, proprio gli stessi imprenditori che, nonostante siano stati travolti dall’inchiesta DAMA NERA, continuano, a quanto pare, a partecipare e vincere appalti anche nell’ANAS “post Dama Nera” che però, allo stesso tempo, é parte civile nel processo penale contro di loro (per approfondire leggi Grave errore professionale, dame nere e assenza di trasparenza. Tutto normale?); non ultimo uno dei tre lotti, quello da 50 milioni di euro, di una chiacchieratissima gara (la CB 3218 di cui vi parleremo presto in relazione agli altri lotti) relativa alla manutenzione di alcuni viadotti in Molise, assegnati sempre da Anas proprio alla giovanissima AMEC, costituita da soli due anni… Così, come se nulla fosse e senza che qualcuno bussi al portone di Via Monzambano per chiedere finalmente spiegazioni su come vengano valutate le cause di esclusioni delle gare (ed in particolare in relazione a quanto disposto dall’art. 80, comma 5, lettera c) tanto più che il procuratore Zuccaro ha pubblicamente ricordato “Costanzo ha ammesso di aver pagato la famiglia Santapaola”)
A questo punto ci chiediamo: a chi sarà aggiudicato l’appalto da QUARANTASETTE milioni di euro? Al primo concorrente in graduatoria la cui offerta è anormalmente bassa e che quindi non dovrebbe, ragionevolmente, poter superare una seria ed approfondita verifica di congruità in ragione dell’enorme ribasso dallo stesso proposto (18,9%, quasi il doppio della media 12,05%) a fronte delle costosissime migliorie, delle opere da eseguirsi e dei pesantissimi oneri di monitoraggio dinamico dei viadotti, di pesatura dinamica, di conferimento dei materiali di scavo, etc. etc. …? Come mai potrà ritenersi congrua un’offerta economica che a, sostanziale, parità di offerta tecnica è notevolmente più onerosa per l’appaltatore? E quando il primo concorrente sarà, con tutta probabilità, escluso per incongruità dell’offerta, ci dovremo aspettare una nuova aggiudicazione in favore di AMEC? Ancora Mimmo E Concetto?
(continua)
AppaltiLeaks® – Riproduzione riservata – 25 febbraio 2020