Servizio manutenzione del verde sulle strade statali della Campania. ANAS ci riprova. Ma le premesse non sono le migliori …

Ci risiamo.

Questa volta non si tratta di un accordo quadro ma gli insegnamenti, recentemente, impartiti dal Ministero dell Infrastrutture (vedi qui) sono quanto mai appropriati e, chissà, che da Porta Pia non giunga un’altra dura censura (oggi anche il seguitissimo ed importante sito LavoriPubblici.it dà conto della nostra segnalazione a riprova che la nuova moda degli appalti è sotto i riflettori di tutta l’opinione pubblica, vedi qui).

Ci è stato segnalato, infatti, che nel portale acquisti di ANAS Spa è esposto in bella mostra un mega appalto di circa 7.000.000 di euro (che scadrà il prossimo 23 giugno) grazie al quale saranno affidati i “Servizi per la manutenzione ordinaria delle opere in verde lungo le arterie dell’Area Compartimentale Campania”; da sempre uno degli appalti più allettanti e remunerativi grazie alla politica delle esternalizzazioni selvagge.

Lo “sfalcio dell’erba” potrebbe essere eseguito ad un costo notevolmente inferiore o utilizzando meglio le risorse finanziarie: ipotizzando, infatti, che il costo medio aziendale di un operaio sia di € 3.000 mensili, si potrebbe dar lavoro a più di 900 disoccupati campani (6.760.000+IVA diviso €3.000 diviso tre anni = 916 unità)!

E, nel corso dell’anno, questo miniesercito di operai potrebbe essere utilizzato anche per altre attività lavorative (rimozione rifiuti, pronto intervento a seguito di emergenze o incidenti, sgombro neve, etc.) o dislocato su tutto il territorio nazionale con conseguenti ulteriori risparmi di spesa. Un fiume immenso di denaro – senza voler considerare, cosa non di poco conto, le decine di milioni di euro parimenti “investite” da ANAS per identici appalti nelle altre regioni – che sarà affidato, con l’escamotage dell’appalto di servizi, ad “imprese” spesso in possesso di qualche trattore e niente più.

Imprese nate e cresciute in un florido mercato dove è ormai impossibile entrare, se non grazie ai trucchetti dei finti avvalimenti e della cooptazione, che spesso si limitano a spargere ettolitri di diserbante o ad intervenire quando la scandalosa situazione viene documentata dai giornali.

Ma non vogliamo mettere in dubbio la bontà delle strategie politico-manageriali, forse frutto di importanti master universitari, e quindi torniamo all’appalto in corso.

In realtà – in barba al rispetto del principio di trasparenza che, secondo il Dott. Cantone, costituisce l’unico argine alla corruzione – di pubblicato, nel sito ANAS, vi è solo il bando ed il disciplinare (privo pure degli allegati): il resto, quasi secretato, può essere ottenuto, letto e visionato solo previa registrazione dai concorrenti intenzionati a partecipare e viene persino imposto un “obbligo di riservatezza sia in ordine ai contenuti del presente Disciplinare di gara, degli allegati al medesimo, che in relazione agli elaborati progettuali ed ai documenti acquistabili/visionabili/reperibili ai fini della presentazione dell’offerta“. Probabilmente non si tratta di sfalciare erba ma dell’ampliamento di Fort Knox …

Ma, comunque, ci risulta che oltre ai quindici allegati citati a pagina 28 del disciplinare non vi sia, al momento, null’altro di rilevante.

Nel recente passato AppaltiLeaks ha avuto modo di occuparsi del tragico epilogo di un’analoga gara, bandita, sempre dall’ANAS, per la regione Veneto (vai qui per approfondire), sospesa dal Consiglio di Stato perché la procedura «non può condurre ad un’aggiudicazione caratterizzata da una congrua sinallagmaticità delle prestazioni»!

Eppure la logica, ancor prima che la tecnica, avrebbe dovuto soccorrere chi si era cimentato nell’arduo calcolo «considerato che – come afferma il CdS (vedi qui l’ordinanza) – l’importo a base d’asta è identico a quello relativo al triennio precedente a fronte delle prestazioni previste dalla legge di gara di dimensioni assai più ampie e comunque non comparabili con quelle del precedente periodo».

Una brutta vicenda, insomma, in cui l’ANAS, per la prima volta nella storia dei suoi lunghi novant’anni, si è trovata nell’imbarazzante situazione di vedersi bacchettata dai giudici amministrativi per non aver saputo far di conto, ossia stimare l’importo dell’appalto di uno dei più semplici servizi manutentivi: quello che un tempo veniva reso dai solerti ed attenti cantonieri, senza ricorrere a registrazioni online, comunicazioni pec, firme digitali, commissioni giudicatrici esperte (?) nel settore, etc.

Volendo partire dal presupposto che gli uffici tecnici abbiano adottato, nel frattempo, tutte le contromisure per non commettere nuovamente lo stesso errore matematico, un sommario esame della documentazione pubblicata fa, comunque, sorgere altri e differenti “dubbi” sulla legittimità dell’odierna procedura; prefigurando l’insorgere di nuovi ed ulteriori contenziosi in fase di gara.

Nel presente intervento ne affronteremo soltanto uno, quello più evidente, mentre gli altri costituiranno oggetto di confronto con quegli operatori economici che intendessero impugnare il bando di gara o ricorrere avverso un’aggiudicazione che non li vedesse vincitori.

Il correttivo al codice dei contratti, recentemente entrato in vigore, ha introdotto all’art. 23, comma 16, del codice dei contratti pubblici un penultimo periodo secondo cui “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma” e tale individuazione deve essere operata facendo, inderogabile, riferimento alle tabelle pubblicate, annualmente, “dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”.

E, si badi bene, qui non si tratta di indicare (caso mai nell’elenco prezzi) la sola presunta incidenza percentuale di manodopera della singola lavorazione ma di determinarne, esattamente ed in via preventiva, l’esatto ammontare in relazione alla lavorazioni tenute in debito conto dal responsabile del procedimento che ha presiposto l’atto di programmazione e che curerà, in ciascuna fase di attuazione dell’intervento, il controllo sul livello di prestazione, di qualità e di prezzo.

[highlights]Ma di tale adempimento normativo non sembra esservi traccia né nel bando né tantomeno nel disciplinare.[/highlights]

Né, ragionevolmente, il costo della manodopera così determinato può essere stato “infilato” all’interno di uno dei n.15 allegati del disciplinare – come detto non  pubblicati per una probabile disaffezione al principio di trasparenza – non avendo alcuna attinenza con nessuno di essi (vedi figura seguente).

Strano, molto strano.

Eppure ci risulta che qualche ufficio perifico dell’ANAS si sia, da qualche tempo, attivato per tener conto della novella legislativa, anche se per gare d’importo notevolmente più modesto di quelle milionarie radicate esclusivamente in Via Monzambano.

La stima del costo della manodopera in fase di progettazione assolve, infatti, all’importantissima funzione di determinare quel quantitativo minimo inderogabile necessario per eseguire le lavorazioni appaltate a regola d’arte; minimo perché, poi, le risorse aggiuntive di personale (e quindi il relativo costo) possono lievitare in misura direttamente proporzionale alla minor grado di produttività del singolo operatore economico ed alla sua organizzazione d’impresa che, nella fase progettuale (ammesso che vi sia stata), restano totalmente sconosciute al responsabile del procedimento. A tale importo, peraltro, dovrà essere aggiunto anche quello della manodopera contenuto nel computo dei costi della sicurezza.

Per tali ragioni, il legislatore ha previsto, nel novellato art.23, che la stazione appaltante debba determinare ed esplicitare “nei documenti di gara”, in via preventiva rispetto all’avvio della relativa procedura, esattamente il relativo costo.

Ovviamente, tutto questo è possibile se la fase progettuale non è carente (o, peggio, totalmente assente) e se la stazione appaltante non intenda affidare milioni di euro trincerandosi dietro un capitolato “prestazionale” rimettendo ai singoli candidati (grazie al meccanismo dell’offerta economicamente più vantaggiosa) l’intera programmazione dell’intervento. In caso contrario, l’offerta tecnica dell’aggiudicatario si riverlerà come sempre il libro dei buoni propositi mai realizzati, i servizi continueranno ad essere totalmente ceduti a terzi cottimisti, il mercato dei diserbanti diverrà ancora più florido e le effettive modalità di sfalcio dell’erba (ma non, certamente, quella del giardino di qualche ex direttore…) saranno totalmente difformi da quanto previsto dai capitolati e dalle migliorie proposte in sede di gara. (vedi filmati in coda all’articolo).

Come infatti insegna l’ANAC, la debolezza dei contratti unita alla scarsa attenzione prestata alle criticità che possono emergere nella fase esecutiva, concorrono ad aumentare i rischi di inefficienza e/o inefficacia dell’appalto nonché a compromettere la qualità delle prestazioni, che rappresenta uno dei principi fondamentali della normativa sui contratti pubblici. In tal senso, appare evidente la profonda correlazione che intercorre tra le criticità riscontrabili nella fase esecutiva e le carenze riconducibili ad una incompleta o imprecisa predisposizione, da parte delle stazioni appaltanti, della relativa documentazione di gara (bando di gara, disciplinare, contratto allegato, ecc.) e, prima ancora, all’assenza di un’adeguata fase di programmazione e progettazione. (vedi Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013).

Appaltileaks non vuole esprimere una valutazione sul grado di approfondimento della progettazione del servizio di cui stiamo parlando ma, certamente, qualcosa non quadra.

[highlights]Anche perché il medesimo art. 23, comma 15, del DLgs 50/2016 prevede, espressamente, che la progettazione di servizi (ancorché articolata, di regola, in un unico livello) deve contenere anche una relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio ed il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; documenti, anche questi, che all’apparenza mancano del tutto tra gli allegati (secretati) cui fa riferimento il disciplinare di gara.[/highlights]

Così come, abbiamo già detto, i costi della manodopera che, pur essendo assoggettabili al ribasso proposto dal singolo concorrente, rivestono un’importanza fondamentale per la corretta individuazione del possibile aggiudicatario; tanto più in un servizio labour intensive come, probabilmente,  quello di cui si tratta.

[highlights]La disposizione appena richiamata (apparentemente non rispettata) va, infatti, correlata alle operazioni di scrutinio delle offerte, alle verifiche circa la loro congruità e, più in generale, agli accertamenti di generale sostenibilità delle proposte avanzate dai singoli candidati, che in ogni caso dovranno avvenire (ai sensi dell’art.95, comma 10). E rappresenta anche un indiretto presidio di legalità per le operazioni di gara: omettere di esplicitare un dato così importante garantisce infatti, alla  commissione, il potere di “alzare o abbassare l’asticella” della congruità dell’offerta in modo assolutamente discrezionale ed arbitrario; accettare o rifiutare giustificazioni sul costo della manodopera senza che vi sia un valore minimo di riferimento (chiaro ed immutabile perché noto, a tutti, sin dall’avvio della procedura di gara) facilita la preferenza, più o meno illecita, nei confronti di un particolare concorrente.[/highlights]

Tanto più che la contabilizzazione di quanta erba sarà effettivamente sfalciata (ed immaginificamente trasportata a discarica, cosa che mai avviene) verrà effettuata (anche questa volta con gran piacere dei relativi direttori dei lavori e dei direttori operativi contabilizzatori) non a misura ma a corpo o, forse, addirittura “a occhio”…; ma questo è un altro discorso che abbiamo già affrontato.

Tutto qui. 

Ed in attesa che giunga qualche segnalazione sull’avvistamento del costo della manodopera, AppaltiLeaks continuerà a monitorare il seguito della procedura dandone conto ai propri sempre più numerosi lettori.

12 giugno 2017

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